Aggiornamento Covid-19 n. 9/2020: Agevolazioni per i prestiti concessi da enti finanziari

Aggiornamento Covid-19 n. 9/2020: Agevolazioni per i prestiti concessi da enti finanziari

Riferimenti: OUG 37/2020

01/04/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 9/2020: Agevolazioni per i prestiti concessi da enti finanziari
Romania

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 30 marzo 2020, l'Ordinanza di Urgenza n. 37/2020 relativa alla concessione di agevolazioni a determinate categorie di mutuatari per i prestiti concessi da banche, enti creditizi e istituti finanziari non bancari.

 

I beneficiari di questa Ordinanza sono: le persone fisiche, persone fisiche autorizzate, imprenditori individuali e imprese familiari che operano ai sensi dell’OUG n. 44/2008, le persone che esercitano professioni liberali e quelle che esercitano sulla base di leggi speciali, indipendentemente dalla forma di esercizio della professione e le persone giuridiche parti nei contratti di credito, rispettivamente di leasing.

Agevolazione concessa ai debitori è: sospensione, su richiesta del debitore, del pagamento delle rate dovute relative ai prestiti, sia per capitale, interessi e commissioni, per un periodo di massimo 9 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della OUG, ma non oltre il 31.12.2020.

 

Le condizioni da soddisfare per beneficiare della sospensione delle rate:

- i crediti sui quali è concessa la sospensione non devono registrare scaduti (arretrati) alla data di istituzione dello stato di emergenza in Romania ovvero i debitori hanno effettuato il pagamento di tali arretrati entro la data della richiesta di sospensione dell'obbligo di pagamento;

- l’agevolazione è concessa esclusivamente ai debitori i cui redditi sono stati direttamente o indirettamente influenzati dalla grave situazione generata dalla pandemia di COVID-19, in base alle disposizioni applicative che verranno emesse a breve;

- il contratto non è scaduto e il creditore non ha dichiarato la scadenza anticipata prima dell'entrata in vigore dell’OUG.

 

Le società devono inoltre soddisfare cumulativamente anche le seguenti condizioni:

- interruzione dell'attività in tutto o in parte a seguito alle disposizioni emanate dalle autorità pubbliche competenti ai sensi di legge, durante lo stato di emergenza decretato e possesso del certificato di situazione d’emergenza (CSU) rilasciato dal Ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente (secondo la procedura prevista dall'Ordine 791/2020);

- non è in insolvenza alla data della richiesta di sospensione delle rate, sulla base dei riscontri disponibili sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro del Commercio.

 

Procedura per la sospensione del pagamento delle rate in scadenza

I debitori che intendono beneficiare della sospensione del rimborso delle rate (capitale, interessi e commissioni) devono inviare ai creditori (istituti di credito e istituti finanziari non bancari) una richiesta con la quale esprimono tale intenzione, per posta o posta elettronica ai dati di contatto specificati nel contratto di credito o da un altro canale di comunicazione remota disposto dal creditore, entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore dell’OUG 37/2020.

Se il debitore non può inviare la richiesta per lettera o posta elettronica, ha la possibilità di formulare la richiesta direttamente (a voce), a un numero di telefono che il creditore evidenzierà sulla sua pagina web. Il creditore ha l'obbligo di registrare la chiamata.

Attraverso la richiesta indirizzata al creditore, il debitore ha la possibilità di scegliere il periodo di sospensione delle rate dovute. Il periodo va da un mese a nove mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2020.

Il creditore analizza la richiesta e la approva sulla base delle condizioni che saranno previste dalle norme applicative dell’OUG in oggetto.

La proroga del termine contrattuale ha effetto dalla data della comunicazione della richiesta di sospensione indirizzata ai creditori per le richieste da essi approvate.

La modifica dei contratti di credito avviene per effetto di legge, senza la necessità di atti addizionali. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il creditore notifica al debitore le clausole contrattuali modificate per l'attuazione delle disposizioni dell’OUG.

 

Disposizioni relative agli interessi

Gli interessi dovuti sulle rate sospese saranno capitalizzati sul saldo del capitale (debito) esistente alla fine del periodo di sospensione. Il capitale così determinato sarà pagato in rate nel periodo restante fino alla nuova scadenza dei prestiti, dopo il periodo di sospensione.

Vi è un'eccezione in caso di mutui ipotecari contratti da persone fisiche, gli interessi relativi al periodo di sospensione sono calcolati secondo le disposizioni contrattuali in essere, determinando un debito distinto e indipendente rispetto alle altre obbligazioni derivanti dal contratto stesso. Il pagamento di questo debito, per il quale il tasso di interesse è dello 0%, è dilazionato, in 60 rate mensili uguali, a partire dal mese immediatamente successivo alla fine del periodo di differimento.

Pertanto, per i mutui ipotecari nessun interesse sugli interessi sarà pagato dalle persone fisiche.

 

Disposizioni speciali

Il Ministero delle Finanze garantirà il 100% degli interessi maturati durante i periodi di sospensione, solo per i mutui contratti dalle persone fisiche.

Sempre il Ministero delle Finanze dovrà emanare le norme di attuazione entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’OUG in Gazzetta Ufficiale.

  

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