Aggiornamento Covid-19 n. 21/2020 – Misure supplementari per lo Stato di allerta in Romania

Aggiornamento Covid-19 n. 21/2020 - Misure supplementari per lo Stato di allerta in Romania

RIFERIMENTI: DECISIONE NR. 935/2020

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09/11/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 21/2020 – Misure supplementari per lo Stato di allerta in Romania
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Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1042 / 06.11.2020 è stata pubblicata la Decisione n. 935/2020 per la modifica ed il completamento degli allegati n. 2 e 3 alla Decisione del Governo n. 856/2020 per la proroga dello stato di allerta sul territorio rumeno a partire dal 15 ottobre 2020, nonché l'istituzione delle misure che verranno applicate durante lo stesso periodo per prevenire e combattere gli effetti della pandemia COVID-19.

 

Il Governo della Romania ha approvato la modifica degli Allegati n. 2 e 3 alla Decisione del Governo n. 856/2020, pertanto, a partire dal 9 novembre, durante lo stato di allerta:

 

- Viene stabilito l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività e servizi commerciali di organizzare e svolgere la propria attività, nell'intervallo di tempo 5.00-21.00. Sono esentati da tale obbligo: le unità farmaceutiche, i distributori di benzina e gli operatori economici con attività di consegna a domicilio, che possono svolgere la loro attività in regime di normale lavoro, nel rispetto delle norme di tutela sanitaria.

  

- I datori di lavoro del sistema privato, le autorità ed istituzioni pubbliche centrali e locali, indipendentemente dalle modalità di finanziamento e subordinazione, nonché gli enti autonomi, le società nazionali in cui il capitale sociale sia interamente o principalmente di proprietà dello Stato o di un'unità amministrativa- territoriale, con un numero di oltre 50 dipendenti, hanno l'obbligo di organizzare l'orario di lavoro in telelavoro o di lavoro a domicilio, nei termini di legge.

 

- Nella situazione in cui l'attività non possa essere svolta dal dipendente in regime di telelavoro o lavoro a domicilio, al fine di evitare la congestione del trasporto pubblico, le istituzioni pubbliche e private sopra citate e gli operatori economici dovranno organizzare l'orario di lavoro in modo che il personale sia suddiviso in gruppi che inizino, rispettivamente, terminino l'attività con una differenza di almeno un'ora.

 

Nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 1042 / 06.11.2020, ORDINANZA D'EMERGENZA n. 192 del 5 novembre 2020, che ha modificato l'articolo 7 lettera a) della Legge n. 81/2018 sulla disciplina dell'attività di telelavoro, nel senso che è stata introdotta l'espressa disposizione che il telelavoratore può utilizzare i propri mezzi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e/o attrezzature di lavoro sicure, necessarie allo svolgimento del lavoro, specificandone le condizioni di utilizzo, previo accordo scritto con il datore di lavoro.

 

 

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