Aggiornamento Covid-19 n. 16/2020 – Misure di sostegno all’occupazione ed incentivi all’assunzione

Aggiornamento Covid-19 n. 16/2020 – Misure di sostegno all’occupazione ed incentivi all’assunzione

Riferimenti: OUG 92/2020

01/06/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 16/2020 – Misure di sostegno all’occupazione ed incentivi all’assunzione
Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 459 del 29 maggio 2020 è stata pubblicata la OUG n. 92/2020 per estendere alcune misure di sostegno ad imprese e lavoratori.

 

A partire dal 1° giugno 2020, i datori di lavoro i cui dipendenti:

- hanno beneficiato delle disposizioni dei contributi statali (Cassa integrazione) previsti dall'art. XI comma (1) dell'OUG n. 30/2020, oppure

- hanno avuto i contratti di lavoro individuali sospesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del Codice del lavoro e non hanno beneficiato della Cassa integrazione durante lo “stato di emergenza o di allerta”

 

possono richiedere, per un periodo di tre mesi, un contributo al Fondo per la disoccupazione, pari al 41,5% dello stipendio lordo nel limite del 41,5% dello stipendio medio lordo previsto dalla legge.

 

I datori di lavoro che richiederanno il contributo avranno l'obbligo di mantenere attivi i rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 2020, ad eccezione dei lavoratori stagionali. Tale obbligo viene meno nel caso in cui il contratto di lavoro si risolva per cause non imputabili all’azienda.

Le disposizioni previste in precedenza si applicano esclusivamente al personale dipendente che abbia avuto una sospensione del contratto di lavoro di almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta.

 

Rispetto al precedente contributo statale del 75%, cambia la procedura: rispetto alla Cassa integrazione prevista per i mesi scorsi, nell’ipotesi attuale il datore di lavoro sosterrà in prima battuta il costo integrale della retribuzione mensile e poi, entro il 25 del mese successivo, depositerà un formulario (il cui modello deve essere ancora pubblicato) alle Agenzie Locali per il Lavoro, assieme ad un’autocertificazione ed alla lista delle persone per cui è richiesta la quota statale.

Entro 10 giorni dall’invio della domanda, il Fondo rimborserà al datore di lavoro la quota del 41,5% attraverso un bonifico in c/c.

 

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I datori di lavoro che, tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020, assumeranno con contratto a tempo pieno ed indeterminato persone di età superiore ai 50 anni la cui occupazione è cessata per motivi non imputabili a loro, durante lo stato di emergenza o di allerta, registrate come disoccupate nei registri delle agenzie di collocamento, potranno ricevere mensilmente, per un periodo di 12 mesi e per ogni persona impiegata, il 50% della retribuzione del dipendente, fino al limite di 2.500 lei.

 

I datori di lavoro che assumeranno entro il 31 dicembre 2020, a tempo indeterminato e pieno, personale di età compresa tra 16 e 29 anni iscritte come disoccupate nei registri delle agenzie di collocamento, potranno ricevere mensilmente, per un periodo di 12 mesi e per ogni persona impiegata, il 50% della retribuzione del dipendente, fino al limite di 2.500 lei.

 

In tali casi vige l’obbligo di mantenere attivi i rapporti di lavoro per un periodo minimo di 12 mesi.

 

I datori di lavoro che risolveranno i singoli contratti di lavoro subordinato prima dei termini indicati dalla normativa in saranno tenuti a rimborsare, per intero, alle agenzie di collocamento gli importi ricevuti per ogni rapporto di lavoro cessato prima del termine, oltre agli interessi di riferimento fissati dalla Banca nazionale di Romania.

 

 

 

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