Aggiornamento Covid-19 n. 11/2020 – Misure contabili e fiscali

Aggiornamento Covid-19 n. 11/2020 – Misure contabili e fiscali

Riferimenti: OUG 48/2020, Legge 227/2015, Legge 207/2015, Legge 81/1991, Ordine 935/2020, OUG 33/2020, OUG 30/2020

23/04/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 11/2020 – Misure contabili e fiscali
Romania

In Gazzetta Ufficiale n. 319 del 16 aprile 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 48/2020 avente ad oggetto alcune misure contabili e fiscali aventi quali scopo il chiarimento o l’introduzione di alcune agevolazioni fiscali introdotte a causa della pandemia di Covid-19.

Le misure introdotte attraverso l’OUG 48/2020 hanno uno spettro piuttosto ampio. Vi riportiamo di seguito le principali misure dell’OUG in oggetto, applicabili in campo contabile, fiscale e quello relativo alla procedura fiscale.

 

Agevolazioni fiscali applicabili nel settore delle costruzioni

E’ stato chiarito il fatto che non sono applicabili le agevolazioni fiscali previste appositamente per il settore delle costruzioni nell’ipotesi di sospensione temporanea del contratto di lavoro (indennità per disoccupazione tecnica - cassa integrazione), oppure in presenza dell’indennità da congedo familiare (chiusura scuole).

 

Rimborsi IVA con ispezione successiva

Salvo alcune eccezioni, per tutta la durata dello stato di emergenza e per i successivi 30 giorni, i rimborsi IVA avverranno con ispezione successiva, qualora l’ispezione non fosse già iniziata. Tale previsione risulta essere applicabile anche per le richieste di rimborso in corso per le quali non e’ stata ancora emessa la Decisione di rimborso.

Affinché possano essere applicabili i rimborsi IVA con ispezione successiva, i contribuenti di medie e grandi dimensioni dovranno rispettare cumulativamente le seguenti 3 condizioni: mancanza di atti o fatti nel casellario fiscale, mancato riscontro da parte dell’amministrazione finanziaria delle presenza di rischi legati al rimborso oppure mancato ritrovamento in una procedura di liquidazione volontaria o stato di insolvenza in corso. 

Per le altre categorie di contribuenti, in aggiunta alle 3 condizioni di cui sopra, devono essere rispettante anche le seguenti 2 condizioni: sussistenza di almeno una richiesta di rimborso IVA in passato e saldo del credito IVA non riferibile ad un periodo superiore ai 12 mesi (oppure, in alternativa, 4 trimestri).

NOTA BENE: I rimborsi IVA con ispezione fiscale successiva presuppongono soltanto uno slittamento dell’ispezione, non l’annullamento definitivo di quest’ultima.

 

Sospensione dei termini di prescrizione

I termini di prescrizione, sia dal lato amministrazione finanziaria che dal lato contribuente, si sospenderanno fino a 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza.

 

Esenzione dell’imposta specifica

Per l’esercizio 2020, i contribuenti tenuti al versamento dell’imposta specifica per alcune attività ben definite (alberghi, ristoranti, ecc.) non sono tenuti al versamento dell’imposta durante il periodo di interruzione totale/parziale dell’attività, per tutta la durata dello stato di emergenza. In tal senso, l’imposta si calcolerà proporzionalmente con i giorni di attività effettiva, rapportati ai 365 giorni calendaristici. Affinché l’esenzione possa essere applicata, i contribuenti dovranno essere in possesso del certificato di urgenza e non devono ritrovarsi in stato di insolvenza.

 

Rateizzazione dei pagamenti

Alcune agevolazioni trovano applicazione anche per i contribuenti che beneficiano della rateizzazione (e.g. non vengono calcolati obblighi accessori per il ritardo nei pagamenti, si sospendono alcuni termini, si sospende la prescrizione ecc.).

 

Nuovo formulario per la dichiarazione fiscale D100

Attraverso l’Ordine ANAF n. 935/2020 è stato pubblicato il nuovo modello della dichiarazione D100 che consente di evidenziare la riduzione dell’imposta (bonus) ottenuta grazie al saldo delle imposte sul reddito delle imprese e microimprese entro il termine del 25 aprile 2020. Maggiori dettagli in merito all’ottenimento delle riduzioni sono ritrovabili nell’Aggiornamento n. 10 pubblicato anteriormente e ritrovabile anche qui.

 

Slittamento del termine per il deposito del bilancio annuale

Il termine per il deposito del bilancio annuale riguardante il 2019 viene prorogato dal 29 maggio al 31 luglio 2020 (compreso).

Vi facciamo presente che le previsioni di cui alla Legge sulle società commerciali non sono state modificate. Ragion per cui, l’assemblea dei soci dovrà avvenire entro massimo 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

 

Al fine di rendere maggiormente efficiente il flusso di informazioni tra i clienti e la struttura abbiamo stabilito un canale diretto con il dipartimento interessato. Per l’argomento oggetto della presente circolare, le richieste di consulenza e approfondimento dovranno essere fatte inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected], con una breve descrizione del quesito. Sarà nostra cura rispondervi o contattarvi per un appuntamento telefonico.

 

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