Il 29 agosto 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 806 l'Ordinanza n. 22/2025 di modifica e integrazione della Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale.
Tra le novità più importanti citiamo le seguenti:
I. Disposizioni relative al recepimento della Direttiva UE 2020/285 nel Codice fiscale
a. Modifica del massimale di esenzione per le piccole imprese
A partire dal 1° settembre 2025, il massimale di esenzione dall'IVA è aumentato a 395.000 RON. L'esenzione si applica esclusivamente fino alla data di superamento del massimale, compresa la presa in considerazione dell'operazione con cui il massimale viene superato ai fini del calcolo. I soggetti passivi che superano il massimale di 395.000 RON hanno l'obbligo:
Inoltre, il fatturato di 395.000 RON non include più le operazioni che non hanno il luogo di consegna o fornitura in Romania.
b. Norme transitorie sulla modifica del massimale di registrazione IVA
Nelle situazioni dei soggetti passivi che hanno superato il tetto di esenzione di 300.000 RON prima del 1 settembre, esiste la possibilità di richiedere la cancellazione dal registro delle persone iscritte ai fini IVA, al fine di applicare il regime speciale di esenzione, se alla data della richiesta di cancellazione dal registro non hanno superato il tetto di 395.000 RON stabilito dall'Ordinanza 22/2025.
c. Procedura applicabile alle imprese che non hanno presentato o hanno presentato domanda di registrazione ai fini IVA in ritardo
Se il soggetto passivo constata di non aver presentato domanda o di aver richiesto l'immatricolazione tardiva, procede come segue:
Se l'autorità fiscale è quella che constata che il soggetto passivo non ha presentato domanda di registrazione o l'ha richiesta in ritardo, essa procede, d'ufficio, alla registrazione o alla modifica della data di registrazione e stabilirà l'importo dell'IVA dovuta o l'importo negativo dell'IVA, a seconda dei casi.
d. Applicazione del regime per le piccole imprese in altri Stati membri
Un soggetto passivo con sede dell'attività economica in Romania può applicare il regime speciale di esenzione per le piccole imprese in un altro stato membro dell'Unione Europea, se soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:
Il volume d'affari annuo a livello dell'Unione Europea è stabilito come il valore totale annuo, al netto dell'IVA, di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo nel territorio dell'Unione Europea, nel corso di un anno civile.
L'applicazione di questo regime si basa sulle notifiche presentate all'autorità fiscale rumena dagli operatori economici interessati.
L'autorità fiscale competente attribuisce al soggetto passivo un codice di identificazione individuale a tal fine, che può essere il codice di registrazione IVA già assegnato al soggetto passivo in Romania o, a seconda dei casi, il codice di identificazione fiscale, a cui viene aggiunto il suffisso "EX".
In caso di superamento della soglia in un altro Stato membro, il contribuente ha l'obbligo di informare le autorità fiscali competenti entro 15 giorni dal superamento della soglia.
e. Applicazione in Romania del regime speciale per le piccole imprese da parte di operatori economici di altri Stati membri dell'UE
Il regime speciale di esenzione può essere applicato in Romania esclusivamente dagli operatori economici che hanno la sede della loro attività economica in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le condizioni di applicazione sono analoghe a quelle imposte agli operatori economici stabiliti in Romania che intendono applicare il regime per le piccole imprese in un altro Stato membro.
II. Modifiche relative al luogo di prestazione dei servizi
Quando la partecipazione a un evento avviene esclusivamente in ambiente virtuale, il luogo di fornitura dei servizi di accesso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o altri eventi analoghi, comprese fiere ed esposizioni, nonché dei servizi accessori connessi a tale accesso, non è più considerato il luogo in cui l'evento si svolge effettivamente. In queste situazioni, quando il beneficiario è un soggetto passivo, si applica la regola generale del B2B e si considera che il luogo della prestazione sia lo Stato in cui il beneficiario è stabilito.
Nel caso di servizi prestati a persone non soggette a imposta, il luogo di prestazione è il luogo in cui il beneficiario è stabilito, ha la residenza permanente o la residenza abituale.
III. Sospensione degli obblighi in materia di IVA elettronica
Tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. V dell'Ordinanza 22/2025, la trasmissione delle verifiche relative alle differenze riportate dalla Notifica di Conformità RO e-VAT è sospesa, e per tale periodo non saranno applicate sanzioni di contravvenzione.
Le modifiche introdotte dall'Ordinanza 22/2025 sono entrate in vigore il 1° settembre 2025.
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