Il 25 luglio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 699 la Legge n. 141/2025 riguardante alcune misure fiscali e di erario.
Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo:
I. Imposta sui dividendi – aumento dell'aliquota fiscale
A partire dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sui dividendi sarà aumentata dal 10% al 16%.
La nuova aliquota si applica sia alle persone fisiche sia giuridiche, residenti e non residenti, per i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026 (o dal primo giorno dell’anno fiscale modificato che inizia nel 2026).
Per i dividendi già distribuiti nel 2025 (sulla base di situazioni finanziarie intermedie o anni fiscali modificati iniziati nel 2025), rimane valida l’aliquota del 10%. Non è necessario ricalcolare l’imposta dopo la regolarizzazione sulla base dei bilanci annuali del 2025.
II. Nuove aliquote per l'imposta supplementare delle istituzioni di credito
Sono introdotte modifiche all'aliquota dell’imposta specifica sul fatturato dovuta dalle istituzioni di credito, come segue:
III. Imposte sul reddito e contributi sociali
A partire dal 1° agosto 2025, sono entrate in vigore una serie di modifiche legislative significative, tra cui: l’adeguamento dell’importo dell’indennità per il congedo medico in caso di malattie comuni (diverse dagli infortuni sul lavoro), l’estensione delle categorie di persone tenute al versamento del contributo di assicurazione sociale di salute (CASS), la rinuncia al sistema di coassicurazione gratuita nel sistema sanitario pubblico, la tassazione dei redditi da pensioni, premi, giochi d’azzardo ecc.
Indennità di congedo medico, più bassa per i congedi brevi
L'importo lordo dell'indennità per i congedi medici concessi in caso di malattia comune o infortunio al di fuori del lavoro, precedentemente stabilito al 75% della base di calcolo, sarà differenziato in base alla durata di ciascun episodio di malattia, come segue: 55% della base di calcolo per congedi fino a 7 giorni, 65% per congedi da 8 a 14 giorni, 75% per congedi superiori a 15 giorni.
L'assicurazione sanitaria (CASS) diventa obbligatoria per più categorie di persone a partire dal 1° agosto 2025
Sono state eliminate dalla categoria delle persone esentate dal pagamento del contributo di assicurazione sanitaria (10%) le seguenti categorie:
Eccezione al pagamento del contributo sanitario per i pensionati con redditi derivanti da diritti di proprietà intellettuale
Come novità introdotta dalle attuali modifiche legislative, le persone che sono pensionati e ottengono redditi da diritti di proprietà intellettuale sono esentate dal pagamento del contributo dell'assicurazione sanitaria sociale.
La coassicurazione sanitaria diventa opzionale e a pagamento dal 1° settembre 2025
Le persone prive di reddito proprio (come il coniuge o i genitori) non potranno più essere coassicurate gratuitamente. Coloro che desiderano prendersi cura di tali persone dovranno pagare un contributo annuale alla CASS, equivalente al 10% di 6 salari minimi lordi (2.430 lei nel 2025), per ogni coassicurato.
Questo contributo viene erogato attraverso la dichiarazione unica, in due rate: 25% al momento della presentazione della dichiarazione e 75% entro al 25 maggio dell'anno successivo.
L'assicurazione diventa attiva alla data di presentazione della dichiarazione ed è valida per 12 mesi. Dal 1° settembre 2025, le attuali persone coassicurate perderanno lo status se non vengono reiscritte attraverso questo nuovo meccanismo.
Le persone fisiche che, entro il 31 luglio 2025, hanno presentato la dichiarazione unica e hanno optato per il pagamento della CASS su base volontaria, rimangono con la scadenza prevista dalla legge al momento dell'opzione, cioè il 25 maggio 2026, indipendentemente dal fatto che dal 1° agosto 2025 cambi il meccanismo di coassicurazione.
La determinazione della base imponibile per i redditi da pensione modificata
Le nuove norme stabiliscono che i redditi da pensione ottenuti sia dalla Romania che dall'estero sono tassati applicando l'aliquota del 10% sul reddito lordo ridotto dell’importo non imponibile mensile di 3.000 lei e del contributo di assicurazione sanitaria (CASS).
Modifiche delle aliquote fiscali per i redditi da premi e giochi d’azzardo
A partire da agosto 2025, sono state aumentate le aliquote fiscali per i redditi ottenuti da persone fisiche da giochi d’azzardo e da premi.
Gli interessi da obbligazioni estere non saranno più tassati alla fonte a partire dal 1° agosto 2025
Nel caso di redditi da interessi ottenuti da persone fisiche residenti dal possesso di obbligazioni emesse da società, persone giuridiche residenti in Romania, sui mercati dei capitali esteri, le obbligazioni relative al calcolo, alla ritenuta alla fonte e alla dichiarazione dell’imposta non saranno più a carico dell’emittente. Questi redditi saranno tassati con un’aliquota del 10%, l’imposta essendo calcolata e dichiarata direttamente dal contribuente tramite dichiarazione unica.
IV. Imposta sul valore aggiunto
Modifica delle aliquote IVA
A partire dal 1° agosto 2025, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 19% al 21% e viene introdotta un'unica aliquota IVA ridotta dell'11%.
Pertanto, le aliquote IVA ridotte del 5% e del 9% saranno eliminate, sostituite da un'aliquota IVA ridotta dell'11%, che si applica solo alla fornitura di determinati beni e servizi (come: medicinali, alcuni alimenti e bevande, libri, riviste, servizi HoReCa ecc.).
Le nuove aliquote si applicheranno al momento del fatto generatore; quindi, occorre analizzare ogni transazione per i casi transitori.
Sono previste misure transitorie per la consegna di abitazioni nell’ambito della politica sociale che soddisfano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 9% prima del 1° agosto 2025. Queste mantengono l’aliquota ridotta del 9% fino al 31 luglio 2026, a determinate condizioni.
Per quei prodotti e servizi che in precedenza rientravano nelle aliquote ridotte del 5% o 9% e che non rientrano sotto la nuova aliquota ridotta dell’11% verrà applicata l’aliquota standard del 21%.
Abrogazione di alcune esenzioni IVA
A partire dal 1° agosto 2025 è abrogata l'esenzione IVA per i servizi di costruzione, riabilitazione, modernizzazione delle unità ospedaliere, nonché per la fornitura di apparecchiature mediche e accessori, normalmente destinati all’uso nel settore sanitario o all’uso da parte di persone con disabilità, prestati/forniti a enti non profit/società interamente possedute da enti non profit.
Inoltre, a partire dal 1° agosto 2025, sono abrogate anche le disposizioni relative al rimborso dell’IVA, relative alle esenzioni sopra menzionate.
V. Aumenti delle accise
A partire dal 1° agosto 2025, il livello delle accise aumenterà su diverse categorie di prodotti come benzina, diesel, alcol, birra, vini, bevande analcoliche con zucchero aggiunto. Inoltre, il livello delle accise aumenterà nuovamente nel 2026.
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