È stata pubblicata la Legge n. 239/2025 relativa alla definizione di misure di risanamento e di efficienza delle risorse pubbliche e alla modifica e integrazione di alcuni atti normativi, nella Gazzetta Ufficiale n. 1160 del 15 dicembre 2025.
Tra i cambiamenti più importanti menzioniamo i seguenti:
I. Misure procedurali
II. Disciplina finanziaria
III. Cessione delle parti sociali
IV. Importo minimo del capitale sociale
V. Modifiche e aggiunte alla Legge 227/2015 sul Codice Fiscale
VI. Tassa speciale sui beni di alto valore
VII. Sistema RO e-Proprietate
VIII. Concessione di prestiti e distribuzione di dividendi agli azionisti o soci
I. Misure procedurali
Le seguenti modifiche e aggiunte sono state apportate alla Legge 207/2015 sul Codice di Procedura Fiscale:
(i) non hanno un conto di pagamento in Romania né presso la Tresoreria di Stato;
(ii) non hanno presentato i bilanci entro 5 mesi dalla scadenza.
- entro un anno per coloro dichiarati inattivi dall'ANAF,
- alla scadenza del periodo di sospensione presso l'ONRC per i contribuenti che non riprendono la loro attività.
- tra 500 lei e 100.000 lei per le persone fiziche;
- tra 2.000 lei e 100.000 lei per associazioni senza personalità giuridica;
- tra 5.000 lei e 400.000 lei per le persone giuridiche.
La legge n. 239/2025 riduce da 180 a 60 giorni i termini entro cui le persone fisiche devono pagare obblighi fiscali correnti, multe e crediti stabiliti da altre autorità, sia per mantenere la rateizzazione dei pagamenti sia per le rateizzazioni semplificati. Allo stesso tempo, modificare o mantenere una rateizzazione diventa più restrittivo, con termini di pagamento più brevi.
Queste disposizioni si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge, il 18 dicembre 2025.
II. Disciplina finanziaria
Si cambio la legislazione sulla disciplina finanziaria, Legge n. 70/2015, che stabilisce l'obbligo di effettuare operazioni di incassi e pagamenti tramite mezzi di pagamento moderni (ad esempio POS, conto bancario).
Queste disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicano a persone fisiche autorizzate, persone giuridiche, imprese individuali, imprese familiari, lavoratori autonomi, individui che svolgono attività in modo indipendente, associazioni e altre entità con o senza personalità giuridica.
Il mancato rispetto delle disposizioni costituisce contravvenzione e viene sanzionata da una multa da 3.000 lei a 10.000 lei.
III. Cessione delle parti sociali
La cessione delle parti sociali del socio di una società a responsabilità limitata che controlla la società sarà opponibile all'organo fiscale centrale alle seguenti condizioni:
- Ci sarà l'obbligo di convalidare la cessione da parte dell'autorità fiscale presentando una notifica entro 15 giorni dalla data della cessione,
- Se ci sono obblighi fiscali restanti, vengono richieste garanzie o la loro estinzione,
- Alla registrazione della cessione nel Registro del Commercio, sarà presentata la prova dell'accordo dell'autorità fiscale riguardante la costituzione delle garanzie.
Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della Legge 239/2025, rispettivamente il 18 dicembre 2025.
IV. Importo minimo del capitale sociale
Il valore minimo del capitale sociale delle società a responsabilità limitata è stabilito in base al livello di fatturato netto riportato dai bilanci annuali dell'anno finanziario precedente, rispettivamente; nel caso delle società che hanno registrato un fatturato netto superiore a 400.000 lei, il valore minimo del capitale sociale è di 5.000 lei.
Nel caso delle società a responsabilità limitata di nuova costituzione, il valore minimo del capitale sociale è di 500 lei.
Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge comporta il rischio di scioglimento della società.
Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della Legge 239/2025, rispettivamente il 18 dicembre 2025.
V. Modifiche e aggiunte alla Legge 227/2015 sul Codice Fiscale
A. Regime fiscale applicabile alle spese con entità affiliate
È stato introdotto un nuovo articolo, art. 25^1 a livello del Titolo II sull'imposta sull'utile, riguardante la deducibilità limitata all'1% delle spese totali registrate nell'anno fiscale di calcolo, delle spese relative ai diritti di proprietà intellettuale, delle spese di management, della consulenza, in relazione a entità affiliate che non sono fondate/costituite e che non hanno la sede effettiva in Romania.
Queste disposizioni non si applicano:
- Per le entità soggette alle norme fiscali speciali previste dall'articolo 15 del Codice fiscale (ONG, sindacati, organizzazioni di datori di lavoro),
- contribuenti che pagano l'imposta minima sul fatturato,
- istituti di credito,
- i contribuenti che detengono un accordo sui prezzi o richiedono ANAF, a partire dal 2027, l'emissione di un accordo sui prezzi riguardante le transazioni effettuate con persone affiliate non residenti.
Le seguenti spese non sono incluse:
- le spese sostenute per ottenere marchi, disegni industriali, diritti d'autore e simili registrati in Romania,
- spese capitalizzate nel valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
Inoltre, le spese escluse non vengono considerate nel calcolo della percentuale dell'1%.
I contribuenti che rientrano in questo nuovo regime fiscale applicheranno il trattamento fiscale nel 2026 o nell'anno fiscale modificato a partire dal 2026. Se i contribuenti registrano le spese menzionate nei bilanci/rapporti contabili preparati per l'anno finanziario 2024/a partire dal 2024 (per l'anno fiscale diverso dall'anno solare), e la quota supera l'1% delle spese totali registrate in questi rapporti, potranno detrarre tali spese nel 2026 entro il limite dell'1% delle spese totali registrate nell'anno fiscale di calcolo.
A partire dall'anno fiscale 2027, la definizione di affiliazione sarà quella prevista dal Codice Fiscale, e la quota sarà calcolata in base alle spese registrate nell'anno fiscale di calcolo e presentate in una dichiarazione dei redditi da pubblicare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Legge 239/2025.
B. Imposta aggiuntiva per le entità giuridiche che operano nei settori petrolifero e del gas
A partire dal 1° gennaio 2026, i contribuenti che hanno ridotto il valore delle immobilizze in corso/beni secondo gli indicatori I e A hanno l'obbligo di mantenere tali beni nel proprio patrimonio per almeno un periodo pari alla metà della durata dell'utilizzo economico, ma non superiore a 5 anni. Non rientrano in queste disposizioni gli attivi che:
- vengono trasferiti all'interno delle operazioni di riorganizzazione, svolte secondo la legge;
- sono alienati nella procedura di liquidazione/fallimento, secondo la legge;
- sono distrutti, persi, rubati o difettosi e sostituiti, a condizione che tali situazioni siano debitamente dimostrate o confermate dal contribuente;
- vengono rimossi dal patrimonio a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
C. Imposta sul reddito per i redditi ottenuti dalle persone fisiche
Cambiamenti riguardanti la norma del reddito minimo
La legge n. 239/2025 stabilisce che la norma di reddito non può essere inferiore a 12 salari minimi lordi di base, calcolati in base al loro livello al 1° gennaio dell'anno di raggiungimento del reddito. La nuova disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2026, per il reddito il cui l'imposta dovuta è stabilita sulla base delle regole sul reddito (ad esempio, per alcune PFA che rispettano determinate condizioni).
Modifiche apportate ai ricavi sotto forma di utili derivanti dal trasferimento di titoli e da operazioni con strumenti finanziari derivati
Le nuove regole prevedono l'aumento delle aliquote di imposta nel caso di ritenute d'acconto da parte degli intermediari residenti fiscali rumeni per i redditi ottenuti dal trasferimento dei titoli e operazioni con strumenti finanziari derivati. Pertanto, i guadagni ottenuti da titoli e strumenti finanziari detenuti per più di 365 giorni saranno tassati al 3%, mentre quelli detenuti meno di 365 giorni al 6%. Questa modifica sostituisce le precedenti aliquote dell'1% e del 3% e mira a una correlazione più rigorosa tra l'imposta e la durata della detenzione degli asset finanziari.
Inoltre, laliquota fiscale sui guadagni derivanti dal trasferimento di titoli, diversi da quelli ottenuti tramite intermediari residenti fiscali rumeni, viene anch'essa aumentata dal 10% al 16%.
La modifica si applica alle transazioni effettuate entro il 1° gennaio 2026 o successivamente.
Cambiamenti ai ricavi da trasferimento di moneta virtuale
Sono state apportate importanti modifiche nella tassazione dei redditi ottenuti dal trasferimento di moneta virtuale. L'aliquota fiscale per questi guadagni aumenta dal 10% al 16%, calcolata dal contribuente tramite la Dichiarazione Unica. Le disposizioni secondo cui il guadagno inferiore al livello di RON 200/transazione non è tassato a condizione che il guadagno totale di un anno fiscale non superi il livello di RON 600 rimangono applicabili.
Questa disposizione entra in vigore per le transazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
Affitto a breve termine: chiarimento del regime fiscale in base al numero di camere
Le nuove disposizioni stabiliscono che il trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dall'affitto a breve termine di stanze in abitazioni di proprietà privata è determinato esclusivamente dal numero di camere messe a disposizione, indipendentemente dalla forma di organizzazione del contribuente (persona fisica o PFA), come segue:
- Per affitti a breve termine di più di 7 camere, il reddito è classificato nella categoria dei redditi da attività indipendenti. L'imposta dovuta è del 10%, applicata al reddito netto determinato detrattando l'aliquota forfettaria del 30% del reddito lordo. La disposizione si applica al reddito maturato a partire dal 2026;
- Per affitti a breve termine di 1–7 camere, il reddito rientra nella categoria del reddito derivante dal trasferimento dell'uso delle merci, essendo soggetto allo stesso regime fiscale: il 10% si applica al reddito netto stabilito detraendo la aliquota forfettaria del 30% del reddito lordo;
- Altri redditi derivanti dal trasferimento dell'uso delle merci (non affitto agrario, non affitto a breve termine) mantengono l'aliquota forfettaria del 20%.
La legge prevede che, per il reddito ottenuto nel 2025 dall'affitto a scopo turistico o dal trasferimento dell'uso delle merci, gli obblighi fiscali siano determinati secondo le normative fiscali applicabili nell'anno del reddito, senza essere influenzati dalle nuove regole introdotte a partire dal 2026.
Allo stesso tempo, la legge stabilisce che le perdite fiscali registrate nel 2025 da queste categorie di reddito sono definitive e non possono essere trasferite agli anni fiscali successivi.
Questo quadro fiscale standardizza il trattamento applicato ai contribuenti che svolgono attività di affitto a breve termine, la differenza dipende esclusivamente dalla capacità abitativa disponibile.
D. Contributi sociali dovuti dalle persone fisiche
Obbligo di pagare il contributo alla previdenza sociale (CAS) per il reddito derivante dal lavoro autonomo
A partire dall'anno fiscale 2026, il reddito ottenuto dalla fornitura di servizi di alloggio e dall'affitto a breve termine di più di 7 stanze situate in abitazioni private sarà considerato come reddito da attività indipendenti, essendo quindi soggetti all'obbligo di pagare il contributo alla previdenza sociale (CAS).
L'obbligo CAS è stabilito verificando l'inclusione del reddito nel tetto annuo, rispettivamente nel tetto equivalente di 12 salari lordi minimi per paese o nel tetto equivalente di 24 salari lordi minimi per paese, a seconda dei casi.
L'inclusione in questi limiti è determinata accumulando il reddito netto e/o le norme annuali di reddito relative a tutte le attività indipendenti svolte dal contribuente.
Regolamenti introdotti sulla base del calcolo del contributo sociale all'assicurazione sanitaria
La legge n. 239/2025 introduce modifiche alla base di calcolo del contributo sociale all'assicurazione sanitaria (CASS) per le persone che percepiscono reddito da attività indipendenti, incluso il trasferimento dell'uso dei beni.
Il nuovo regolamento aumenta il tetto massimo annuale del CASS da 60 a 72 salari lordi minimi per paese e specifica che la base di calcolo sia determinata accumulando il reddito netto annuo o la norma del reddito, a seconda dei casi.
La legge n. 239/2025 aumenta il tetto annuo per il CASS a 72 salari minimi e chiarisce che le persone con reddito esclusivo da attività sportive inferiori a questo tetto non sono obbligate a presentare la Dichiarazione Unica. I pagatori trattengono il contributo e, per aver superato il limite, l'individuo ricalcola e dichiara la differenza.
Le nuove regole si applicano ai redditi maturati dopo il 1° gennaio 2026.
E. Tasse locali
Edifici agricoli e annessi
Gli edifici utilizzati come serre, solari, piantine, funghi, silos per mangimi, silos e/o coperte per la conservazione e conservazione dei cereali, ad eccezione delle stanze destinate ad altre attività economiche, non sono più completamente esenti dalla tassa edilizia, come previsto dal Codice Fiscale. Questa legge prevede una riduzione fissa del 50% della tassa per questi edifici, in conformità con la legislazione sugli aiuti statali.
Aliquota dell'imposta edilizia
Questa legge prevede sia per le persone fisiche che per le entità giuridiche un'aliquota di imposta edilizia per il 2026 pari o superiore a quella applicata nel 2025, indipendentemente dallo scopo dell'edificio, residenziale o non residenziale.
A seguito della pubblicazione della Legge 239/2025, con cui sono state introdotte le suddette disposizioni, lo Stato ha fatto un passo indietro adottando l'Ordinanza d'Urgenza n. 78/2025, con cui sono stati restaurati i seguenti:
- La tassazione degli edifici residenziali al valore di mercato è stata posticipata, anche per le entità giuridiche, e sarà applicata dal 2027;
- I consigli locali possono adottare decisioni sulle tasse locali fino al 31 dicembre;
- Le altre tasse locali possono essere indicizzate al tasso di inflazione;
Tassa sui mezzi di trasporto
A partire dal 1° gennaio 2026, il metodo di calcolo della tassa sui mezzi di trasporto è modificato, ovvero sarà calcolato in base alla sua capacità cilindrica e alla norma di inquinamento.
Per i mezzi di trasporto ibridi con emissioni di CO₂ ≤ 50 g/km, la tassa può essere ridotta fino al 30%, in base a decisione del consiglio comunale.
Questa legge prevede un regime speciale per i veicoli elettrici (100% elettrici), in cui la tassa sui mezzi di trasporto sarà fissa di 40 lei/anno, indipendentemente dalle altre caratteristiche di questa proprietà. Pertanto, non sono più completamente esenti a partire dal 1° gennaio 2026.
VI. Tassa speciale sui beni di alto valore
A partire dal 1° gennaio 2026, le aliquote fiscali aumenteranno come segue:
- dallo 0,3% allo 0,9% per gli edifici residenziali con un valore superiore a 2.500.000 RON;
- dallo 0,3% allo 0,9% per le auto con un valore superiore a 375.000 lei.
VII. Sistema RO e-Proprietate
È istituito il Sistema Nazionale Integrato per la Gestione dei Dati e delle Informazioni sugli Immobili in Romania a fini fiscali, chiamato Sistema RO e-Proprietate, un sistema informativo di interesse strategico nazionale. Questo sistema mira ad automatizzare la raccolta di dati e informazioni sul settore immobiliare, al fine di sostenere le politiche pubbliche ai fini fiscali.
La procedura per l'uso e il funzionamento del Sistema RO e-Proprietate, così come gli standard funzionali e strutturali, la periodicità e il metodo di trasmissione/fornitura di dati e informazioni saranno stabiliti con ordine del Ministro delle Finanze, che dovrà essere elaborato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
VIII. Concessione di prestiti e distribuzione di dividendi agli azionisti o soci
Nuove disposizioni sono introdotte a livello della Legge 31/1990 sulla Legge delle Società riguardanti i seguenti di:
Il mancato rispetto da parte delle aziende dei suddetti divieti costituisce una violazione con una multa da 10.000 lei a 200.000 lei da parte dell'ANAF.
Il mancato rispetto da parte della società all'obbligo di ricostituire il patrimonio netto fino a un valore almeno pari alla metà del capitale sociale entro la fine dell'anno finanziario successivo a quello in cui le perdite sono state accertate costituisce una violazione ed è sanzionata con una multa da 10.000 lei a 200.000 lei da parte dell'ANAF.
Il mancato rispetto da parte dell'azienda costituisce una violazione ed è sancito da una multa da 40.000 lei a 300.000 lei da parte dell'ANAF.
Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della Legge 239/2025, rispettivamente il 18 dicembre 2025.
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