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Allerta fiscale – Modifiche e integrazioni alla Legge 431/2023 (Pillar Two)

05/09/2025
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In sintesi

La legge 431/2023 sulla garanzia di un livello minimo globale di tassazione dei gruppi di imprese multinazionali e dei grandi gruppi nazionali, con un reddito annuo di almeno 750 milioni di euro registrato in almeno due dei quattro esercizi finanziari precedenti l'anno di riferimento, recepisce le disposizioni della Direttiva del Consiglio UE 2523/2022.

Modifiche e integrazioni sono state apportate alla Legge 431/2023 con  l'Ordinanza n. 21/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 805 del 29 agosto 2025.

In dettaglio

  • Il termine per la presentazione della notifica relativa all'obbligo di pagamento dell'imposta integrativa domestica, N408, è stato prorogato, in base al quale, per opzione, le entità costitutive in Romania che fanno parte dello stesso gruppo, possono designare un'unica entità per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta integrativa domestica.  Pertanto, per il primo anno di applicazione, la presentazione della notifica è effettuata entro 12 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio finanziario di riferimento.
  • Completamento della formula di calcolo dell'imposta integrativa domestica, aggiungendo l'imposta supplementare aggiuntiva. Pertanto, sarà calcolato come segue:

Imposta integrativa domestica = la percentuale dell'imposta aggiuntiva nazionale x l'utile nazionale in eccesso + imposta integrativa aggiuntiva.

  • Definizione del credito d'imposta trasferibile negoziabile, che può essere utilizzato dal titolare del credito per ridurre l'obbligo di pagare un'imposta rilevante in conformità con la legge della giurisdizione che ha regolato tale credito d'imposta e che soddisfa cumulativamente lo standard legale di trasferibilità e lo standard di transazione.
  • All'interno del capitolo relativo all'istituzione dell'imposta integrativa domestica,  è prevista la sostituzione dell'espressione "imposta integrativa domestica" con l'espressione "profitto in eccedenza nazionale", nonché la sostituzione del termine "anno fiscale" con il termine "esercizio finanziario", al fine di correlare il contenuto di tale paragrafo.
  • Stabilire in modo trasparente le norme per il rispetto dei requisiti del regime di protezione dell'imposta integrativa domestica in modo da non calcolare l'imposta integrativa a livello della società-madre finale, sostituendo  i riferimenti ai principi contabili con i regimi di protezione OCDE relativi al Pilar II.
  • È introdotta una nuova norma sulla determinazione delle imposte rilevanti rettificate, in base alla quale le entità costitutive che redigono i bilanci individuali conformemente alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni correlate di determinate tipologie di imprese, calcoleranno e presenteranno l'importo dell'imposta differita nelle note esplicative del bilancio d'esercizio oppure possono applicare i Regolamenti Contabili in conformità con gli International Financial Reporting Standards, come base contabile.
  • Sono state apportate integrazioni per quanto riguarda la definizione delle spese con valore negativo delle imposte aggiuntive.
  • Attraverso l'opzione dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione e che ha sede in Romania e non registra un utile netto qualificato, e per le situazioni in cui la percentuale dell'imposta integrativa è superiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo di imprese multinazionali o il gruppo nazionale di grandi dimensioni escluderà dall'importo aggregato delle imposte coperte rettificate le spese con il valore negativo delle imposte aggiuntive relative alle imposte coperte rettificate negative per il rispettivo esercizio finanziario e riporterà tali spese.
  • Sono stabilite norme per il caso in cui un gruppo di imprese multinazionali o un gruppo nazionale di grandi dimensioni ceda una o più entità costitutive situate in una giurisdizione per la quale ha esercitato l'opzione di riporto o ceda tutte le entità costitutive situate in una giurisdizione e riacquisisca o stabilisca entità costitutive in tale giurisdizione in un esercizio finanziario successivo.
  • Nel capitolo sui regimi di protezione sono introdotte integrazioni, ovvero le entità costitutive non significative possono scegliere di calcolare a livello di ciascuna entità l'imposta rilevante rettificata, l'utile di GloBE e il reddito di GloBE, al fine di determinare se soddisfano i requisiti per i calcoli semplificati dei regimi di protezione.
  • Sono apportate modifiche al capitolo relativo alle norme per la determinazione dell' aliquota d'imposta effettiva e dell'imposta aggiuntiva di un'entità d'investimento, ovvero:

i) le modifiche nel calcolo dell'aliquota d'imposta effettiva di un'entità d'investimento;

ii) le modifiche relative al calcolo dell'imposta aggiuntiva di un'entità d'investimento.

  • Il termine “ente locale” è ridefinito, eliminando così il riferimento allo Stato membro. Per entità locale designata si intende l'entità costitutiva stabilita in Romania e che è stata designata dalle altre entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali o del gruppo nazionale di grandi dimensioni con sede in Romania a presentare la dichiarazione informativa sull'imposta aggiuntiva o a presentare le notifiche conformemente alle disposizioni del presente articolo per loro conto.

 

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