Crowe Romania

Sono state modificate le Norme d’applicazione dell’OUG 158/2005 riguardanti i congedi per malattia

Riferimento: L’ORDINE n. 1398 del 29 luglio 2021

16/08/2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 745 del 30 luglio 2021 è stato pubblicato l'Ordine 1.398/2021 per la modifica e l’integrazione delle Norme d'applicazione dei provvedimenti dell’Ordinanza d'Urgenza del Governo n. 158/2005 sui congedi e le indennità delle assicurazioni sociali per la salute.
 
L’Ordine 1398/2021 include una serie di modifiche tramite cui elenchiamo le seguenti:
  • per i certificati per malattia "continuati", la data del rilascio non può essere posteriore alla data in cui finisce la validità dei certificati per malattia, precedentemente concessi per la stessa malattia.

Come eccezione alla regola soprammenzionata, nel caso in cui nella prima fase del congedo per malattia per incapacità temporanea di lavoro finisce in un giorno non lavorativo, il certificato per malattia “continuato” può essere rilasciato nel primo giorno lavorativo con l’inquadramento nei limiti massimi previsti dalla legge;

  • i certificati di congedo per malattia possono essere rilasciati ad una data ulteriore, ma senza superare 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, nel caso delle urgenze medico-chirurgiche per cui il grado di severità della malattia non impone il ricovero e per cui non sono stati rilasciati certificati di congedo per malattia da parte dei medici che hanno assistito all’emergenza.
  • la durata della concessione del congedo per malattia può essere per un massimo 4 giorni solari per il congedo per malattia concesso dal medico di famiglia e di un massimo di 15 giorni solari per il congedo per malattia concesso dai medici specialisti ambulatoriali (in caso di mantenimento dell'inabilità temporanea di lavoro, il medico specialista ambulatoriale può rilasciare il certificato di congedo per malattia in continuazione fino ad un massimo di 7 giorni per il medico di famiglia e un massimo di 30 giorni per il medico specialista ambulatoriale);
  • dopo la scadenza del congedo per malattia concesso alla dimissione dall'ospedale, nel caso in cui lo stato di salute della persona assicurata non permetta la ripresa dell'attività, in base alla relazione clinica rilasciata dal medico curante dell'ospedale, il medico di famiglia può prolungare il congedo per malattia per un massimo di 7 giorni per la stessa malattia, e se l'incapacità lavorativa temporanea persiste, mandare la persona assicurata all’ambulatorio specialistico.
  • la durata complessiva dei congedi per malattia concessi dal medico di famiglia ad un assicurato per incapacità lavorativa temporanea non può superare i 28 giorni solari nell’ultimo anno, calcolati dal primo giorno di malattia, indipendentemente dalla causa della stessa.
  • nel caso in cui la misura di quarantena sia istituita al ritorno sul territorio della Romania, per una persona che viaggia per interesse personale in una zona in cui esiste un’epidemia, un rischio epidemiologico o biologico con un agente altamente patogeno, dal periodo coperto nel congedo per malattia per quarantena, è sostenuta solo l'indennità relativa ai primi 5 giorni di quarantena dal budget del Fondo Unico Nazionale delle Assicurazioni Sociali per la Salute.