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Nuove modifiche legislative di carattere fiscale

Riferimenti normativi: Ordine n.1019/2021, Ordine n. 1036/2021, Ordine n. 1071/2021, Legge n. 196 del 12 luglio 2021, Ordin 1252/2021, Ordin 1254/2021, Ordin 1211/2021, Ordin 1253/2021, Ordin 1275/2021

16/09/2021
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Romania

 

 

1) Ordine n. 1019/2021 pubblicato il 30 giugno 2021 riguardante l’approvazione delle norme riguardanti il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione

In Gazzetta Ufficiale n. 652 del 1° luglio 2021 è stato pubblicato l’Ordine n. 1019/2021 contenente le norme sull’approvazione ed utilizzo del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione previsto dall’art. 315^3 del Codice fiscale. Il meccanismo recentemente introdotto tramite l’OUG n. 59/2021, prevede l’obbligo di pagamento dell’IVA in capo al destinatario dei beni, qualora non dovesse trovare applicazione l’IOSS.

Il presente atto normativo ha quale scopo:

1. Stabilire le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’applicazione del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione.

L’importatore può richiedere l’ottenimento dell’autorizzazione al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:  

  • Presenza di una dichiarazione sulla volontà di utilizzo del regime speciale di dichiarazione, incasso dai soggetti destinatari e relativo pagamento dell’IVA all’importazione; 
  • Qualifica quale “operatore postale” o presenza di un’autorizzazione di commissionario doganale/corriere espresso che effettua spedizioni rapide;  
  • Presenza di un’identificazione IVA ai sensi dell’art. 316 del Codice fiscale; 
  • Mancata presenza di debiti tributari pendenti; 
  • Mancata presenta di debiti nei confronti delle autorità doganali;
  • Mancata presenza dello stato di insolvenza, procedura di ristrutturazione o liquidazione giudiziale 
  • Concessione di una garanzia, 
2. Determinare la modalità di calcolo della garanzia necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Il valore della garanzia deve essere determinato attraverso la seguente formula: 
Quantum garanzia (Qg) = (Valore doganale dei beni X 19% X 30 giorni) / 365 giorni
La garanzia può essere costituita attraverso il deposito delle somme presso le tesorerie dello Stato oppure tramite il rilascio di una lettera di garanzia bancaria rilasciata da un istituto iscritto all’albo tenuto dalla Banca nazionale romena.

2) Ordine ANAF n. 1036 pubblicato il 1° luglio 2021 riguardante l’approvazione del formulario „ Processo verbale di contravvenzione” utilizzato nelle verifiche sulla situazione debitoria delle persone fisiche

In Gazzetta Ufficiale n. 702 del 15 luglio 2021 e’ stato pubblicato l’Ordine del Presidente ANAF n. 1036/2021 contenente modifiche e completamenti sul processo verbale di contravvenzione utilizzato nelle verifiche sulla situazione debitoria delle persone fisiche. Tale modifica e’ risultata necessaria a seguito della riorganizzazione dell’Amministrazione fiscale. 
Infatti, a seguito della pubblicazione dell’Ordine ANAF n. 2778/2020, la verifica/controllo delle situazioni debitorie delle persone fisiche risulta essere in capo alla Direzione Generale sul controllo dei redditi maturati dalle persone fisiche oppure alle Direzioni Generali regionali del Ministero delle Finanze.

3) Ordine ANAF n. 1071 pubblicato il 2 luglio 2021 riguardante l’approvazione della Procedura sull’applicazione delle previsioni di cui all’art. 131 comma (1) della Legge n. 207/2015 (Codice di procedura fiscale)

L’Ordine n. 1071/2021 riguarda l’approvazione della Procedura applicabile in sede di accertamenti fiscali durante i quali si riscontrano compimenti di atti o fatti penali legati agli elementi di prova relativi alla determinazione della base imponibile oggetto di verifica fiscale.

La presente procedura presuppone l’inizio di 5 distinte azioni:

  • Redazione di un processo verbale ai sensi dell’art. 132 del Codice di procedura fiscale;
  • Determinazione delle imposte, tasse e relativi contributi per le quali sono stati riscontrati compimenti di atti o fatti penali;
  • Redazione ed approvazione del verbale redatto per giustificare la mancata redazione del verbale di accertamento; 
  • Notifica al contribuente; 
  • Inserimento negli appositi registri di dati e rispettive informazioni. 

L’Ordine n.1071/2021 e’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 703 del 15 luglio 2021.  

4) Legge n. 196 del 12 luglio 2021 contenente modifiche e completamenti sulla Legge riguardante l’erogazione del servizio di riscaldamento n. 325/2006, modifica dell’art. 10, comma 5 della Legge 121/2014 riguardante l’efficienza energetica e completamento dell’art. 291, comma 3 della Legge n. 227/2015 riguardante il Codice fiscale

Le modifiche di carattere fiscale introdotte attraverso la Legge n. 196/2021 mirano ad estendere a tutta la popolazione l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 5% sulla fornitura del servizio di riscaldamento. Tale modifica entrerà in vigore entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

5) Ordine ANAF n. 1252 del 9 agosto 2021 riguardante l’approvazione del formulario (089) “Autodichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni di cui agli artt.. 331 comma (2) lett. e) punto. 2 e/0 art. 331 comma (2) lett. l) punto 2 del Codice fiscale”.

Secondo la normativa vigente, sono tenuti al deposito della dichiarazione riguardante l’attività di vendita di energia elettrica, i soggetti imponibili che detengono una licenza che consente la commercializzazione dell’energia elettrica rilasciata dalla ANRE e non soltanto coloro che detengono una licenza riguardante la fornitura di energia elettrica oppure una licenza riguardante l’attività di trading, come da previsioni anteriori.  Inoltre, se l’autodichiarazione dovesse riguardare periodi anteriori all’esercizio di effettivo deposito, il soggetto imponibile dovra’ menzionare nell’autodichiarazione la data a partire dalla quale la totalità’ delle condizioni siano rispettate.

6) Ordine ANAF n. 1253 del 9 agosto 2021 guardante l’approvazione del formulario (300) „Dichiarazione IVA’

Nel nuovo formulario 300 e’ stata introdotta la sezione “Informazioni riguardanti l’ammontare totale, senza IVA delle operazioni previste all’art. 278*1 comma 1, lett. b del Codice fiscale; in concreto, si tratta delle vendite intracomunitarie a distanza e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, radiovisione e televisione, insieme ai servizi elettronici prestati da soggetti non imponibili che risiedono in altri Stati membri UE; nella rispettiva sezione saranno riportate le informazioni riguardanti la base imponibile dei servizi riportati nelle righe 17 e 18 della dichiarazione IVA; in concreto, nelle righe in analisi vi sarà il valore cumulativo delle transazioni intercorse nel precedente anno, rispettivamente, il valore cumulativo delle transazioni intercorse nell’anno in corso.  

7) Ordine ANAF n. 1275 del 13 agosto 2021 riguardante la modifica dell’allegato n. 1 dell’Ordine ANAF n. 3.626/ 2016 contenente l’elenco delle giurisdizioni cooperanti, con le quali la Romania collaborerà’ in base dell’Accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni  ; le informazioni oggetto di scambio saranno quelle di carattere finanziario, quelle riguardanti gli istituti finanziari che non intendono cooperare insieme a quelle  relative agli elenchi sui conti esclusi, previsti negli strumenti giuridici di diritto internazionale.

Tramite il presente atto normativo verrà effettuato l’aggiornamento della lista delle giurisdizioni cooperanti in materia fiscale con le quali la Romania effettuerà lo scambio automatico di informazioni.

Ad oggi, le giurisdizioni cooperanti ammonta a 71; tra quelle recentemente introdotte ricordiamo: Hong Kong, Panama, Qatar, Singapore, Belize.

8) Ordine ANAF n. 1254 del 9 agosto 2021 riguardante l’approvazione del formulario (085) "Opzione riguardante l’applicazione/rinuncia delle previsioni di cui all’ art. 275 comma (2) e l’art. 278 comma (5) lett. h) della Legge n. 227/2015 (Gazzetta ufficiale n. 788 del 17 agosto 2021).

Attualmente, per poter esercitare l’opzione sul luogo della prestazione dei servizi di telecomunicazione, radiovisione e televisione, nonché dei servizi prestati in via telematica, ai sensi dell’art. 278 par. (5) lett. h) del Codice Fiscale bisogna provvedere al deposito del formulario (085) “Opzione sull’applicazione/rinuncia delle previsioni di cui agli artt.  275, comma (2) e 278, comma 5 lett. h) della Legge n. 227/2015”, approvato attraverso l’Ordine ANAF n.1.783/2019. Considerati le recenti modifiche normative, è stato necessario estendere il deposito del formulario 085 anche per i soggetti imponibili stabiliti in Romania che intendono optare per l’effettuazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni conformemente alle nuove previsioni legali.  

9) Ordine ANAF n. 1211 del 29 luglio 2021 riguardante la modifica delle norme sull’utilizzo delle dichiarazioni doganali semplificate e l’iscrizione nelle evidenze del soggetto dichiarante, approvate attraverso l’Ordine ANAF n. 1.887/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 807 del 23 agosto 2021).

L’autorizzazione riguardante l’utilizzo del regime doganale con dichiarazioni doganali semplificate viene concessa sulla base di una specifica richiesta depositata nel Portale dei soggetti commercianti UE.

In vista del rilascio dell’autorizzazione, l’agenzia doganale dovra’ riscontrare il rispetto delle seguenti condizioni:

  • Mancata presenza di debiti tributari nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Per l’effettuazione di questa verifica il soggetto richiedente deve richiedere il rilascio del certificato dei carichi pendenti in formato elettronico. 
  • Conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica. Per l’effettuazione di questa verifica il soggetto richiedente deve richiedere il rilascio del casellario fiscale in formato elettronico.
  • Mancata presenza di debiti nei confronti delle autorità doganali. 
  • Mancata presenza dello stato di insolvenza, procedura di ristrutturazione o liquidazione giudiziale. 

Disclaimer

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