In Gazzetta Ufficiale n. 652 del 1° luglio 2021 è stato pubblicato l’Ordine n. 1019/2021 contenente le norme sull’approvazione ed utilizzo del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione previsto dall’art. 315^3 del Codice fiscale. Il meccanismo recentemente introdotto tramite l’OUG n. 59/2021, prevede l’obbligo di pagamento dell’IVA in capo al destinatario dei beni, qualora non dovesse trovare applicazione l’IOSS.
Il presente atto normativo ha quale scopo:
1. Stabilire le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’applicazione del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione.
L’importatore può richiedere l’ottenimento dell’autorizzazione al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:
Il valore della garanzia deve essere determinato attraverso la seguente formula:
Quantum garanzia (Qg) = (Valore doganale dei beni X 19% X 30 giorni) / 365 giorni
La garanzia può essere costituita attraverso il deposito delle somme presso le tesorerie dello Stato oppure tramite il rilascio di una lettera di garanzia bancaria rilasciata da un istituto iscritto all’albo tenuto dalla Banca nazionale romena.
In Gazzetta Ufficiale n. 702 del 15 luglio 2021 e’ stato pubblicato l’Ordine del Presidente ANAF n. 1036/2021 contenente modifiche e completamenti sul processo verbale di contravvenzione utilizzato nelle verifiche sulla situazione debitoria delle persone fisiche. Tale modifica e’ risultata necessaria a seguito della riorganizzazione dell’Amministrazione fiscale.
Infatti, a seguito della pubblicazione dell’Ordine ANAF n. 2778/2020, la verifica/controllo delle situazioni debitorie delle persone fisiche risulta essere in capo alla Direzione Generale sul controllo dei redditi maturati dalle persone fisiche oppure alle Direzioni Generali regionali del Ministero delle Finanze.
L’Ordine n. 1071/2021 riguarda l’approvazione della Procedura applicabile in sede di accertamenti fiscali durante i quali si riscontrano compimenti di atti o fatti penali legati agli elementi di prova relativi alla determinazione della base imponibile oggetto di verifica fiscale.
La presente procedura presuppone l’inizio di 5 distinte azioni:
L’Ordine n.1071/2021 e’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 703 del 15 luglio 2021.
Le modifiche di carattere fiscale introdotte attraverso la Legge n. 196/2021 mirano ad estendere a tutta la popolazione l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 5% sulla fornitura del servizio di riscaldamento. Tale modifica entrerà in vigore entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Secondo la normativa vigente, sono tenuti al deposito della dichiarazione riguardante l’attività di vendita di energia elettrica, i soggetti imponibili che detengono una licenza che consente la commercializzazione dell’energia elettrica rilasciata dalla ANRE e non soltanto coloro che detengono una licenza riguardante la fornitura di energia elettrica oppure una licenza riguardante l’attività di trading, come da previsioni anteriori. Inoltre, se l’autodichiarazione dovesse riguardare periodi anteriori all’esercizio di effettivo deposito, il soggetto imponibile dovra’ menzionare nell’autodichiarazione la data a partire dalla quale la totalità’ delle condizioni siano rispettate.
Nel nuovo formulario 300 e’ stata introdotta la sezione “Informazioni riguardanti l’ammontare totale, senza IVA delle operazioni previste all’art. 278*1 comma 1, lett. b del Codice fiscale; in concreto, si tratta delle vendite intracomunitarie a distanza e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, radiovisione e televisione, insieme ai servizi elettronici prestati da soggetti non imponibili che risiedono in altri Stati membri UE; nella rispettiva sezione saranno riportate le informazioni riguardanti la base imponibile dei servizi riportati nelle righe 17 e 18 della dichiarazione IVA; in concreto, nelle righe in analisi vi sarà il valore cumulativo delle transazioni intercorse nel precedente anno, rispettivamente, il valore cumulativo delle transazioni intercorse nell’anno in corso.
Tramite il presente atto normativo verrà effettuato l’aggiornamento della lista delle giurisdizioni cooperanti in materia fiscale con le quali la Romania effettuerà lo scambio automatico di informazioni.
Ad oggi, le giurisdizioni cooperanti ammonta a 71; tra quelle recentemente introdotte ricordiamo: Hong Kong, Panama, Qatar, Singapore, Belize.
Attualmente, per poter esercitare l’opzione sul luogo della prestazione dei servizi di telecomunicazione, radiovisione e televisione, nonché dei servizi prestati in via telematica, ai sensi dell’art. 278 par. (5) lett. h) del Codice Fiscale bisogna provvedere al deposito del formulario (085) “Opzione sull’applicazione/rinuncia delle previsioni di cui agli artt. 275, comma (2) e 278, comma 5 lett. h) della Legge n. 227/2015”, approvato attraverso l’Ordine ANAF n.1.783/2019. Considerati le recenti modifiche normative, è stato necessario estendere il deposito del formulario 085 anche per i soggetti imponibili stabiliti in Romania che intendono optare per l’effettuazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni conformemente alle nuove previsioni legali.
L’autorizzazione riguardante l’utilizzo del regime doganale con dichiarazioni doganali semplificate viene concessa sulla base di una specifica richiesta depositata nel Portale dei soggetti commercianti UE.
In vista del rilascio dell’autorizzazione, l’agenzia doganale dovra’ riscontrare il rispetto delle seguenti condizioni:
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