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Newsletter 3/2020 - Aspetti critici nel trattamento della diaria pagata agli autisti delle società di trasporto internazionale

Riferimenti normativi: Codice fiscale, Codice del lavoro, Legge n. 16/2017

10/02/2020
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4 Febbraio 2020

Con la presente Newsletter si desidera informare le aziende di trasporto circa la possibile  riqualificazione delle diarie pagate agli autisti impiegati nei trasporti internazionali da parte degli Enti pubblici con funzioni di controllo, quali l’Ispettorato del lavoro e l’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale (ANAF).


1. La prassi delle società di trasporto.
Le aziende di trasporto internazionale sottoscrivono abitualmente contratti di lavoro con i conducenti (autisti) accordando uno stipendio di base al personale cosi assunto, a cui si aggiunge un importo fisso giornaliero a titolo di diaria per il periodo in cui essi si trovanno in trasferta e che è finalizzato a coprire i costi di vitto e alloggio oltre al disagio da trasferta. Non di rado, gli importi pagati a titolo di indenità di trasferta possono essere superiori al valore dello stesso stipendio. 


2. Il trattamento fiscale della diaria.
Secondo le previsioni dell’art. 43 del Codice di lavoro, la trasferta rappresenta lo svolgimento temporaneo, a seguito della richiesta del datore di lavoro, di alcune attività previste nel contratto di lavoro al di fuori del luogo di lavoro.
Il trasfertista ha il diritto ad essere indenizzato per i costi di trasporto ed allogio, nonchè di una indennità di trasferta, nelle condizioni previste dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro applicabile. 
Secondo le previsioni dell’art. 76 del Codice fiscale che stabiliscono il trattamento fiscale degli stipendi e delle retribuzioni assimilate agli stipendi – risultano imponibili tutte le retribuzioni in contanti e/o in natura ricevute da una persona fisica residente o non-residente che svolge un’attività in base ad un contratto individuale di lavoro,incluse le indennità e ogni altro importo della stessa natura, diverso da quello concesso per la copertura dei costi di trasporto ed alloggio, ricevute dai dipendenti, secondo legge, durante il periodo di trasferta/distacco, in altra località, nel paese o all’estero, per motivi di servizio, per la parte che supera il plafon massimo non imponibile determinato come segue:
(i) in Romania, 2,5 volte il limite legale fissato per l’indennità dei dipendenti pubblici determinato da un’ Ordinanza governativa (attualmente 50 Lei/giorno);  
(ii) all’estero: 2,5 volte livello legale fissato per l’indennità dei dipendenti pubblici determinata sempre da un’Ordinanza governativa (attualmente 87,5 Euro/giorno).

Di conseguenza, la modalità operativa da parte delle aziende descritto al punto 1 di cui sopra, risulta formalmente corretto. 


3. Posizione recente dell’Ispettorato del lavoro e dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale.
In seguito alla pubblicazione della Legge n. 16/2017 che riprende le Direttive europee 96/71/CE e 2014/67/CE, l’Ispettorato del lavoro esclude  gli autisti che effettuano trasporti internazionali dall’applicazione delle previsioni dell’art. 43 del Codice del lavoro. 
Inoltre, interpretando in modo discutibile le norme  che regolano il distacco transnazionale, l’Autorità pubblica considera che le aziende di trasporto devono:
predisporre per ciascuna trasferta un addendum al contratto individuale di lavoro al momento della partenza con l’indicazione precisa dei paesi dove si recherà l’autista 
registrare l’addendum nel Revisal (Registro generale dei contratti di lavoro)
trattare l’indennità (dal punto di vista fiscale e contributivo) quale quota parte dello stipendio (salvo il caso in cui la società sia in grado di dimostrare che la diaria o parte della stessa  è stata concessa a copertura di costi di vitto).
Le conseguenze del reinquadramento degli importi pagati a titolo di indennità di trasferta possono diventare  molto rilevanti per le aziende di trasporto, poichè l’ANAF (come accaduto in passato) può rideterminare il monte salari a partire dai 5 anni precedenti la data della verifica  (termine di prescrizione fiscale)  ricalcolando i contributi, le imposte,ed applicando le relative sanzioni. 
Riteniamo discutibile questa recente posizione dell’ANAF e dell’Ispettorato del lavoro ma, in caso di accertamento, l’eventuale “cartella di pagamento” rappresenta titolo esecutivo e può essere sospesa dai tribunali tributari solo nel quadro di una procedura straordinaria, nel corso della quale l’attore deve dare prova di errori gravi contenuti nell’atto di  accertamento.
L’azienda oggetto di verifica potrà comunque ricorrere avverso il verbale di accertamento.


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