Newsletter 6/2020 – Documenti giustificativi per le cessioni intracomunitarie di beni

Newsletter 6/2020 – Documenti giustificativi per le cessioni intracomunitarie di beni

Riferimenti normativi: Ordine 2148/2020; Ordine 103/2016; Regolamento UE 2018/1912; Legge 227/2015

26/08/2020
Newsletter 6/2020 – Documenti giustificativi per le cessioni intracomunitarie di beni
Romania

Quadro normativo


In Gazzetta Ufficiale n. 628 del 17 luglio 2020 e’ stato pubblicato l’Ordine del ministero delle finanze n. 2148/2020 contenente modifiche e completamenti sulle istruzioni di applicazione dell’esenzione IVA per le esportazioni e cessioni intracomunitarie, istruzioni approvate precedentemente nell’Ordine del Ministero delle finanze n. 103/2016.

Il provvedimento in esame ha l’obbiettivo di allineare la normativa fiscale romena in materia di IVA con le previsioni contenute nel Regolamento UE 2018/1912 (denominato in seguito, per brevità, il Regolamento), contenente la documentazione necessaria per giustificare il trasporto intracomunitario di beni nelle cessioni intracomunitarie.

Vi ricordiamo che le modifiche apportate dal Regolamento UE 2018/1912 sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2020, aspetto ampliamente dettagliato nella Newsletter n.1/2020.

Troverete di seguito le principali modifiche apportate dall’Ordine n. 2148 riguardante le condizioni per l’ottenimento dell’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie di beni; nello specifico, i documenti giustificativi che comprovano il trasporto dei beni tra gli Stati membri UE.

 

L’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie di beni

 

Tenuto conto della premessa di carattere generale, di seguito vengono passate in rassegna le diverse casistiche che si possono presentare a seconda del soggetto al quale viene affidato il trasporto (vedasi condizioni Incoterms). Ad ogni ipotesi vengono correlati i documenti richiesti al fine di poter accedere al regime di esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie.

E’ importante sottolineare che i documenti giustificativi che comprovano il trasporto, così come previsti dal Regolamento, devono essere ottenuti (e messi a disposizione dell’organo di controllo in caso di accertamento) per tutte le cessioni intracomunitarie effettuare a partire dal 1 gennaio 2020. Pertanto, anche per le cessioni realizzate prima dell’entrata in vigore del presente Ordine, ovvero il  17 luglio 2020, trovano applicazione le nuove regole (con alcune eccezioni di seguito riportate). Facciamo inoltre presente che, nell’ipotesi in cui il contribuente si trovasse nella condizione di non poter produrre tutta la documentazione a suo carico e nella forma di seguito riportata, l’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitaria non potrà essere applicata.

Il termine, posto inizialmente, di 90 giorni per la presentazione dei documenti giustificativi, e’ stato prolungato a 150 giorni decorrenti dalla data della cessione dei beni; nuovo termine che trova applicazione anche con riferimento alla dichiarazione rilasciata dal cliente, che verrà trattata di seguito, che prima delle modifiche apportate dal presente Ordine doveva essere prodotta entro il 10 del mese successivo a quello di avvenuta cessione dei beni.

1. Trasporto a carico del fornitore:

 

  • CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento relativo il trasporto aereo delle merci (Air Waybill); e
  • Fattura del trasportatore dei beni (del trasportatore effettivo o dello spedizioniere, qualora il trasportatore effettivo non abbia fatturato direttamente); e
  • Uno dei seguenti documenti: documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto dei beni oppure una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni oppure una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione oppure dei documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

 

2. Trasporto a carico del cliente:

 

2.1 se la fattura per il trasporto viene emessa dallo spedizioniere, indipendente dal trasportatore, dal fornitore e dal cliente:

  • CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento riguardante il trasporto aereo delle merci (Air Waybill); e
  • Uno dei seguenti documenti: fattura emessa dallo spedizioniere oppure documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto dei beni oppure una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni oppure una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione oppure dei documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; e
  • Una dichiarazione scritta predisposta dal cliente attestante la spedizione o trasporto dei beni per proprio conto, con la specifica menzione dello stato membro di destinazione.

Elementi obbligatori: data emissione, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni e l’identificazione della persona incaricata ad accettare i beni in nome e per conto del cliente.

 

Inoltre, è raccomandabile per il fornitore ricevere da parte del cliente una conferma scritta sulla sua totale indipendenza dallo spedizioniere, oltre alla totale indipendenza tra la casa di spedizione e il trasportatore effettivo dei beni.

 

2.2 se la fattura riguardante il trasporto viene emessa dal trasportatore effettivo (aspetto menzionato anche sul CMR), del tutto indipendente dal fornitore e/o cliente:

 

  • CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento riguardante il trasporto aereo delle merci (Air Waybill); e
  • Uno din seguenti documenti: documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto dei beni oppure una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni oppure una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione oppure dei documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; e
  • Una dichiarazione scritta predisposta dal cliente attestante la spedizione o trasporto dei beni per proprio conto, con la specifica menzione dello stato membro di destinazione.

Elementi obbligatori: data emissione, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni e l’identificazione della persona incaricata ad accettare i beni in nome e per conto del cliente.

Inoltre, è raccomandabile per il fornitore ricevere da parte del cliente una conferma scritta sulla sua totale indipendenza dal trasportatore effettivo dei beni.

 

3. Trasporto con mezzi di proprietà del fornitore o cliente:

 

  • CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento riguardante il trasporto aereo delle merci (Air Waybill); e
  • Uno dei seguenti documenti: una dichiarazione scritta predisposta dal cliente attestante la spedizione o trasporto dei beni oppure una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni oppure dei documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione oppure una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione, diverso dall’acquirente.

Elementi obbligatori nella dichiarazione scritta predisposta dal cliente: data emissione, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni e l’identificazione della persona incaricata ad accettare i beni in nome e per conto del cliente.

 

Nell’ipotesi in cui il trasporto fosse a carico del cliente (con mezzi di sua proprietà), risulta del tutto necessario comprovare la proprietà dei mezzi di trasporto (libretto), e/o eventuale contratto di leasing, noleggio o contratto di comodato.

A titolo del tutto eccezionale, per le cessioni di beni realizzate fino all’entrata in vigore dell’Ordine 2148, ovvero il 17 luglio 2020, qualora il fornitore possa comprovare l’inquadramento nella fattispecie (casistica n.3), trovano applicazione le previsioni di cui alla normativa interna (Ordine n. 103/2016 nella forma iniziale); in tal caso, il fornitore dovrà comprovare il trasporto soltanto con presenza della lettera CMR.

 

4. Le parti coinvolte nel trasporto dei beni non sono indipendenti tra di loro e dal relativo venditore o cliente, oppure non sono in grado di comprovare l’indipendenza:

 

  • CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento riguardante il trasporto aereo delle merci (Air Waybill); e
  • Uno dei seguenti documenti: una dichiarazione scritta predisposta dal cliente attestante la spedizione o trasporto dei beni nello stato membro di destinazione oppure dei documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto dei beni oppure una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni oppure dei documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione oppure una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione, diverso dall’acquirente.

Elementi obbligatori nella dichiarazione scritta predisposta dal cliente: data emissione, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni e l’identificazione della persona incaricata ad accettare i beni in nome e per conto del cliente.

Nell’ipotesi in cui il fornitore non fosse in grado di comprovare l’indipendenza tra le parti coinvolte nel trasporto, quest’ultimo dovrà attestare i solleciti e le azioni intraprese per l’ottenimento delle informazioni necessarie a tal proposito. Similmente, qualora le parti coinvolte siano correlate, il fornitore dovrà ottenere una conferma scritta da parte del cliente sulla correlazione (autodichiarazione).

A titolo del tutto eccezionale, per le cessioni di beni realizzate fino all’entrata in vigore dell’Ordine 2148, ovvero il 17 luglio 2020, qualora il fornitore possa comprovare l’inquadramento nella fattispecie (casistica n.4), trovano applicazione le previsioni di cui alla normativa interna (Ordine n. 103/2016 nella forma iniziale); in tal caso, il fornitore dovrà comprovare il trasporto soltanto con presenza della lettera CMR.

 

5. Nelle ipotesi di cessioni intracomunitarie assimilate di beni, effettuate da una societa’ in conto proprio, l’esenzione IVA si giustifica con la seguente documentazione:

 

  • Fattura/autofattura nella quale viene specificatamente menzionata la P.IVA della societa’ dell’altro stato membro; e
  • Un documento attestante il trasporto dei beni, quale: CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni, oppure polizza di carico (per il trasporto via mare) oppure documento riguardante il trasporto aereo delle merci (Air Waybill).

 

Al fine di rendere maggiormente efficiente il flusso di informazioni tra i clienti e la struttura abbiamo stabilito un canale diretto con il dipartimento interessato. Per l’argomento oggetto della presente circolare, le richieste di consulenza e approfondimento dovranno essere fatte inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected], con una breve descrizione del quesito. Sarà nostra cura rispondervi o contattarvi per un appuntamento telefonico.

 

Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo:http://www.crowe.ro.

 

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