Ripartizione trimestrale degli utili

Newsletter 6/2018 - Ripartizione trimestrale degli utili

Riferimenti normativi: Legge 163/2018, Legge 82/1991, Legge 31/1990, OMFP 3067/2018

25/09/2018
Ripartizione trimestrale degli utili

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 595/12.07.2018 la Legge n. 163 in merito all’introduzione della possibilità di ripartizione trimestrale degli utili nei confronti degli azionisti e/o soci. La legge modifica ed integra contemporaneamente la legge sulla contabilità n. 82/1991, la legge societaria n. 31/1990 e la Legge n. 1/2005 riguardante l’organizzazione e funzionamento delle cooperazioni. Relativamente agli aspetti contabili, e’ stato approvato l’Ordine del ministero delle finanze n.3067/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.792/17.09.2018..  

Si riportano di seguito le principali previsioni apportate dalla Legge in analisi, previsioni normative vigenti a partire dal 15 di luglio 2018.

 

Quadro generale

Conformemente alle nuovi previsioni di legge, le società commerciali possono optare, in via del tutto facoltativa, nel corso dell’esercizio, per la ripartizione trimestrale degli utili nei confronti degli azionisti e/o soci, nei limiti degli utili contabili netti trimestrali, a seguito degli aggiustamenti con eventuali utili/perdite pregresse.

 

Obblighi

Le persone giuridiche che optano per la ripartizione trimestrale degli utili hanno l’obbligo di predisporre il bilancio infrannuale, che deve essere approvato in sede di assemblea generale degli azionisti e/o soci. Secondo le previsioni di cui all’Ordine del ministero delle finanze 3067/2018, il bilancio infrannuale dovrà contenere lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la nota integrativa (contente soltanto le politiche contabili significative) e dovrà essere depositato presso l’Amministrazione finanziaria entro 30 giorni dall’approvazione dell’assemblea generale degli azionisti/soci.

Nell’ipotesi in cui la società richiedente è assoggettata per legge a revisione, il bilancio infrannuale dovrà essere oggetto di revisione.

 

Aspetti contabili

La ripartizione trimestrale degli utili deve essere registrata in contabilità in modo da far comparire nelle situazioni finanziarie i crediti nei confronti degli azionisti/soci. Nello specifico, secondo l’Ordine del ministero delle finanze, la ripartizione degli utili si registrerà nel conto 463 „Crediti riguardanti gli utili distribuiti in corso d’anno” ed in contropartita vi sarà il conto 456 „Transazioni relative al capitale sociale”.

Le eventuali differenze risultanti dalla distribuzione infrannuale dei dividendi si regolarizzeranno attraverso il bilancio annuale. Il surplus di dividendi già distribuiti e pagati dovrà essere restituito entro un massimo di 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, termine oltre il quale si applicherà il tasso di interesse legale per le penalità (attualmente pari al 6,50%). La dirigenza della società avrà l’obbligo di garantire il recupero di tali importi.

 

Sanzioni

Rappresenta sanzione penale con reclusione da 1 a 5 anni, l’ipotesi in cui il fondatore, amministratore, direttore generale, membro del consiglio o rappresentante legale della società eroga dividendi da utili fittizi, o dividendi che non sarebbero potuti essere distribuiti tramite il bilancio infrannuale, bilancio annuale o contrarie a quanto risultato dalle stesse.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo:http://www.crowe.ro.

 

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