Newsletter n. 5/2020 – Accesso all’indennità per congedo familiare durante la chiusura delle scuole

Newsletter n. 5/2020 – Accesso all’indennità per congedo familiare durante la chiusura delle scuole

Riferimenti normativi: Legge 19/2020

16/03/2020
Newsletter n. 5/2020 – Accesso all’indennità per congedo familiare durante la chiusura delle scuole
Romania

In Gazzetta Ufficiale n. 209 del 14 marzo 2020 è stata pubblicata la Legge n. 19/2020 avente quale scopo l’accesso all’indennità per congedo familiare per la gestione dei figli, a causa della chiusura temporanea delle scuole. Vi riportiamo di seguito i principali provvedimenti della legge in analisi, adottate allo scopo di contrastare e limitare la circolazione dell’epidemia COVID-19.

 

 

Condizioni cumulative per l’ottenimento del congedo familiare

Chiusura temporanea delle scuole dove i figli risultano essere iscritti;

I figli devono avere un età inferiore ai 12 anni o 18 in caso di minori con disabilità;

L’occupazione di entrambi i genitori NON permette di essere organizzata sotto forma di telelavoro/smart working.

 

Chi ne può beneficiare

Uno dei due genitori, che ne deve fare richiesta al suo datore di lavoro unitamente ad una dichiarazione rilasciata dal coniuge attestante il fatto che costui non ha richiesto a sua volta il congedo accedendo alla medesima misura e che la sua mansione lavorativa non permette il telelavoro o lavoro da casa.

Il genitore di nucleo monofamiliare oppure il rappresentante legale del minore così come la persona nominata, ex lege, ad esercitare i diritti genitoriali e di tutela dei minori.

I dipendenti appartenenti ad aziende operanti in settori „sensibili” come le società del sistema energetico nazionale, le unità operative del settore nucleare o ad erogazione non interrompibile, delle unità sanitarie o assistenza sociale, delle telecomunicazioni, delle radio e televisioni pubbliche, dei trasporti ferroviari, di quelle che assicurano i trasporti pubblici e servizi di raccolta rifiuti o fornitura di gas/energia elettrica/riscaldamento e acqua, possono beneficiare del congedo solamente con l’accordo del datore di lavoro.

 

Durata

Il provvedimento ha durata pari al periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado stabilito dalle autorità competenti. Per la durata del congedo sarà fatto obbligo di separata rilevazione delle presenze per il periodo in oggetto.

 

Quantificazione dell’indennità da congedo

L’indennità da congedo è fissata su base giornaliera nella misura pari al 75% dello stipendio giornaliero della persona che lo richiede, ma comunque non superiore al 75% della retribuzione giornaliera media lorda avente a riferimento per la determinazione del fondo pensioni di stato (per il 2020 pari a 5.429 lei).

 

A carico di chi

L’indennità da congedo viene anticipata dal datore di lavoro con possibilità per quest’ultimo di poter richiedere rimborso al Fondo di garanzia dei crediti dei lavoratori.

 

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowe.ro.

 

 

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