Newsletter 10/2018 – Inventario generale del patrimonio

Newsletter 10/2018 – Inventario generale del patrimonio

Riferimenti: Legge 82/1991; OMF 2861/2009; OMF 2634/2015

11/12/2018
Newsletter 10/2018 – Inventario generale del patrimonio
Romania

Quadro generale

Conformemente a quanto previsto dalla Legge 82/1991 e dall’OMF 2861/2009, le società hanno l’obbligo di redigere l’inventario generale del patrimonio almeno una volta all’anno, di solito alla fine dell’esercizio.

Le società con attività complessa possono effettuare l’inventario prima della data di chiusura dell’esercizio, a condizione che i risultati dell’inventario si riflettano nelle situazioni finanziarie di fine anno per l’esercizio di riferimento.

 

Procedura di inventario

La responsabilità della giusta organizzazione delle procedure d’inventario ricade sull’amministratore.

L’inventario è svolto da una commissione di inventario, composta da almeno due persone, nominate con delibera scritta da parte dell’amministratore. Per le piccole società l’inventario può essere svolto da una singola persona. La commissione non può comprendere il responsabile del magazzino e gli addetti alla contabilità, eccezion fatta per le piccole società.

L’inventario e la valutazione delle attività, passività  e  patrimonio  netto potranno essere svolte dal proprio personale o da professionisti esterni  con idonea preparazione contabile/tecnica.

Prima di iniziare l’inventario, il responsabile del magazzino deve rilasciare una dichiarazione scritta relativa ai valori materiali gestiti.

Tutti i beni sottoposti ad inventario devono essere riportati nelle liste di inventario, che devono essere compilate in base al deposito, alla gestione e alle categorie di beni. É consentito l’uso di metodi di identificazione elettronica (es. lettori di codici barre, ecc).

Le liste di inventario sono sottoscritte su ogni pagina dalla commissione di inventario e dal responsabile della gestione.

 

IMMOBILIZZAZIONI

L’inventario delle immobilizzazioni immateriali avviene con la rilevazione della loro esistenza e appartenenza presso le unità detentrici, mentre per i brevetti, le licenze, i marchi di fabbrica e altre immobilizzazioni immateriali è necessaria la prova della loro esistenza sulla base dei titoli di proprietà o altri documenti giuridici che ne attestano giuridicamentela proprietà.

L’inventario degli immobili (terreni, fabbricati) avviene mediante la loro identificazione sulla base dei titoli di proprietà e del loro dossier tecnico.

Le immobilizzazioni materiali che durante lo svolgimento dell’inventario si trovano presso altra sede, saranno soggette ad inventario attraverso la conferma scritta da parte del soggetto terzo che ne detiene il possesso.

 

RIMANENZE DI MAGAZZINO

La quantificazione fisica delle rimanenze avviene mediante numerazione, peso, misurazione o cubatura a seconda dei casi. Nel caso in cui tali procedure non possano essere attuate, l’inventario delle rimanenze avviene mediante calcoli tecnici.

I beni appartenenti a terzi (in locazione, leasing, custodia,  conto lavoro, ecc.) devono essere inventariati e iscritti in liste separate, in modo da poter essere inviate per conferma ai soggetti cui appartengono.

Nella valutazione delle rimanenze si dovrà dare un’immagine fedele del patrimonio. Nella valutazione dei beni immobili si deve tener conto della loro obsolescenza, in modo da determinare il valore reale.

 

CREDITI E DEBITI

I crediti e i debiti verso terzi devono essere certificati attraverso le conferme dei saldi, da parte dei creditori e dei debitori con importi significativi, da richiedere preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato rispetto delle procedure così come il rifiuto a confermare costituisce un’infrazione delle norme e vengono punite secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Non sono accettate le conferme tacite per i saldi dei debiti e dei crediti.

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide dei conti bancari devono essere inventariate attraverso il confronto tra i saldi degli estratti conto trasmessi dalla banca ed i saldi registrati in contabilità.

L’inventario delle disponibilità liquide (in lei e in valuta) della cassa deve essere fatto nell’ultimo giorno lavorativo dell’esercizio, successivamente alla registrazione di tutte le operazioni di incasso e di pagamento di competenza dell’esercizio, confrontando i saldi del registro cassa con quelli della contabilità.

 

Valutazione e svalutazione

In occasione dell’inventario la valutazione degli elementi dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto avviene in osservanza ai principi contabili e all’Ordine 2861/2009.

La valutazione avviene nel rispetto del principio di costanza del metodo, in base al quale i metodi e le regole di valutazione devono essere mantenute in modo da essere comparabili nel tempo le informazioni contabili.

Alla determinazione dei valori di inventario dei beni viene applicato il principio della prudenza tenendo conto delle svalutazioni e delle diminuzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali

Si ricorda che alla data di chiusura dell’esercizio è possibile procedere alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali registrando in contabilità il giusto valore degli stessi.

La rivalutazione delle immobilizzazioni materiali avviene al giusto valore rilevato alla data di chiusura del bilancio, sulla base di una perizia di stima asseverata  rilasciata da un perito.

 

Verbale

Il risultato dell’inventario deve essere riportato dalla commissione in un verbale, che sarà redatto soltanto in seguito all’integrazione dei dati emersi dall’inventario con quanto riportato in contabilità.

Tale verbale riguardante il risultato dell’inventario deve contenere le informazioni sintetici su ogni deposito inventariato, le conclusioni e le proposte della commissione riguardanti i surplus o le mancanze riscontrati, proposte di alienazione di certi beni.

Per le attività per le quali sono state rilevate delle svalutazioni, sulla base delle liste di inventario redatte distintamente, la commissione di inventario propone delle misure di intervento per rilevare le svalutazioni o le perdite di valore.

I risultati dell’inventario devono essere registrati nell’evidenza tecnico-operativa entro 7 giorni dalla data di approvazione del verbale d’inventario da parte dell’amministratore.    

 

Conclusioni

Si ricorda che la realizzazione dell’inventario annuale delle società non rientra fra gli incarichi dello Studio Boscolo&Partners. Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito allo svolgimento dell’inventario.

In applicazione della Legge 82/1991, con successive modifiche ed integrazioni, e dei principi contabili relativi all’obbligo di corrispondenza dei valori di bilancio con la contabilità, corrispondenza con la realtà degli elementi dell’attivo, passivo e del patrimonio netto stabiliti nell’inventario, per la chiusura del bilancio è necessario comunicare al nostro Studio l’esito dell’inventario successivamente all’approvazione del verbale di inventario da parte dell’amministratore, non oltre il 31 gennaio 2019.

In mancanza del verbale di inventario, lo Studio Boscolo&Partners non risponderà della chiusura del bilancio di fine esercizio.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo:http://www.crowe.ro.

 

 

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