Riferimenti normativi: Legge 28/2016
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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 217/24.03.2016 la Legge n. 28 avente ad oggetto la ratifica della nuova Convenzione Romania - Italia, stipulata per evitare le doppie imposizioni sui redditi e per prevenire le evasioni fiscali, insieme al Protocollo addizionale, sottoscritto a Riga il 25 di aprile 2015.
Nonostante l’adozione della suddetta Legge sia avvenuta in Romania già dal 2016, l’iter di approvazione nel Parlamento italiano si è concluso soltanto recentemente.
Vi presentiamo di seguito le principali modifiche apportate alla Convenzione in commento, che diverranno applicabili a partire dal 01.01.2018.
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Imposta sui redditi derivanti dai dividendi |
L’imposta sui redditi derivanti dai dividenti viene ridotta dal 10% al 5% con la possibilità di ulteriore riduzione pari allo 0% al verificarsi di alcune condizioni. Vi ricordiamo che relativamente all’imposta sui dividendi si applicano le previsioni più favorevoli tra la normativa interna, la Convenzione contro le doppie imposizioni e la normativa europea. Attualmente, la normativa romena prevedere un’aliquota pari al 5%, mentre la normativa europea prevedere l’esenzione di tale imposta al rispetto di alcune condizioni. |
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Imposta sui redditi derivanti dagli interessi |
La ritenuta applicabile da uno Stato contraente, sui redditi maturati con riferimenti agli interessi da parte di un soggetto residente di un altro Stato contraente viene ridotta dal 10% al 5%. Anche per l’imposta sui redditi derivanti dagli interessi la normativa europea prevede una riduzione dell’imposta allo 0%, al rispetto di alcune condizioni. Inoltre, conformemente alla nuova Convenzione, le penalità dovute ai pagamenti in ritardo non sono più assimilabili agli interessi. |
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Imposta sui redditi derivanti dai canoni |
Anche la ritenuta applicabile sui canoni viene ridotta dal 10% al 5%. In maniera del tutto simile ai dividendi e agli interessi, anche l’imposta sui canoni può essere ridotta allo 0% al rispetto di alcune condizioni, conformemente alle previsioni di cui alla normativa europea. |
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Imposta sulle commissioni |
Conformemente alle previsioni di cui alla vecchia Convenzione, i redditi derivanti dalle commissioni ottenute da uno Stato contraente potevano essere assoggettate all’imposta del 5% in detto Stato, imposta del tutto eliminata nella nuova Convenzione. |
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Utili di capitale |
Una delle modifiche sostanziali in merito all’articolo relativo agli utili di capitale riguarda l’alienazione di azioni detenute da società la cui attività sia riconducibile per più del 50% a beni immobili (le cosiddette società immobiliari), imponibile nello Stato in cui sono ubicati gli immobili. |
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Redditi derivanti da attività dipendenti |
Il limite di 183 giorni oltre il quale i redditi vengono assoggettati ad imposta in un detto Stato viene calcolato conformemente alla nuova Convenzione, rapportandoli a qualsiasi periodo di 12 mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato. Nella vecchia Convenzione invece, i 183 giorni venivano calcolati soltanto in riferimento all’anno solare. |
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Termini di applicabilità |
Le previsioni di cui alla nuova Convenzione saranno applicabili per tutti i pagamenti effettuati tra residenti di due Stati, a partire dal 01.01.2018. |
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Da ricordare |
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