Newsletter 10/2017 - Convenzione doppia imposizione

Newsletter 10/2017

Ramon aBurduja
08/11/2017
Riferimenti normativi: Legge 28/2016

Ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Romania

        Riferimenti normativi: Legge 28/2016

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 217/24.03.2016 la Legge n. 28 avente ad oggetto la ratifica della nuova Convenzione Romania - Italia, stipulata per evitare le doppie imposizioni sui redditi e per prevenire le evasioni fiscali, insieme al Protocollo addizionale, sottoscritto a Riga il 25 di aprile 2015. 

Nonostante l’adozione della suddetta Legge sia avvenuta in Romania già dal 2016, l’iter di approvazione nel Parlamento italiano si è concluso soltanto recentemente.

Vi presentiamo di seguito le principali modifiche apportate alla Convenzione in commento, che diverranno applicabili a partire dal 01.01.2018.

 

 

 

Imposta sui redditi derivanti dai dividendi

L’imposta sui redditi derivanti dai dividenti viene ridotta dal 10% al 5% con la possibilità di ulteriore riduzione pari allo 0% al verificarsi di alcune condizioni.

Vi ricordiamo che relativamente all’imposta sui dividendi si applicano le previsioni più favorevoli tra la normativa interna, la Convenzione contro le doppie imposizioni e la normativa europea. Attualmente, la normativa romena prevedere un’aliquota pari al 5%, mentre la normativa europea prevedere l’esenzione di tale imposta al rispetto di alcune condizioni.

Imposta sui redditi derivanti dagli interessi

La ritenuta applicabile da uno Stato contraente, sui redditi maturati con riferimenti agli interessi da parte di un soggetto residente di un altro Stato contraente viene ridotta dal 10% al 5%.

Anche per l’imposta sui redditi derivanti dagli interessi la normativa europea prevede una riduzione dell’imposta allo 0%, al rispetto di alcune condizioni.

Inoltre, conformemente alla nuova Convenzione, le penalità dovute ai pagamenti in ritardo non sono più assimilabili agli interessi.

Imposta sui redditi derivanti dai canoni

Anche la ritenuta applicabile sui canoni viene ridotta dal 10% al 5%.

In maniera del tutto simile ai dividendi e agli interessi, anche l’imposta sui canoni può essere ridotta allo 0% al rispetto di alcune condizioni, conformemente alle previsioni di cui alla normativa europea.

Imposta sulle commissioni

Conformemente alle previsioni di cui alla vecchia Convenzione, i redditi derivanti dalle commissioni ottenute da uno Stato contraente potevano essere assoggettate all’imposta del 5% in detto Stato, imposta del tutto eliminata nella nuova Convenzione.

Utili di capitale

Una delle modifiche sostanziali in merito all’articolo relativo agli utili di capitale riguarda l’alienazione di azioni detenute da società la cui attività sia riconducibile per più del 50% a beni immobili (le cosiddette società immobiliari), imponibile nello Stato in cui sono ubicati gli immobili.


Redditi derivanti da attività dipendenti

Il limite di 183 giorni oltre il quale i redditi vengono assoggettati ad imposta in un detto Stato viene calcolato conformemente alla nuova Convenzione, rapportandoli a qualsiasi periodo di 12 mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato. Nella vecchia Convenzione invece, i 183 giorni venivano calcolati soltanto in riferimento all’anno solare.

Termini di applicabilità

Le previsioni di cui alla nuova Convenzione saranno applicabili per tutti i pagamenti effettuati tra residenti di due Stati, a partire dal 01.01.2018.

Da ricordare

  • Le ritenute alla fonte sono applicabili soltanto al momento dell’effettiva erogazione del reddito.
  • Le previsioni più favorevoli di cui alle Convenzioni contro le doppie imposizioni risultano essere applicabili soltanto in presenza del Certificato di residenza fiscale rilasciato dalle Autorità fiscali competenti dello Stato di residenza del beneficiario del reddito (ANAF per la Romania e l’Agenzia delle Entrate per l’Italia), valido per l’anno (solare) in cui si effettuano i rispettivi pagamenti.

 

 

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