Crowe Romania

Modifiche ed integrazioni delle regolazioni riguardanti i congedi e le indennità delle assicurazioni sociali per la salute

RIFERIMENTO: L'Ordinanza d'urgenza n. 74

13/07/2021
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Romania

Nella Gazzetta Ufficiale numero 645 del 30 giugno 2021, è stata pubblicata l'ORDINANZA D'URGENZA n. 74 del 30 giugno 2021 per la modifica ed integrazione dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 158/2005 riguardante i congedi e le indennità delle assicurazioni sociali per la salute, per la modifica dell'art. 299 comma (4) della Legge n. 95/2006 sulla riforma del settore sanitario, nonché per la determinazione di alcune misure sulla concessione del congedo per malattia.

 

Tra le misure dirette a sostenere le persone assicurate che si trovano in incapacità temporanea di lavoro, elenchiamo le seguenti:

  • la modifica del reddito mensile nel caso delle persone che non ottengono dei redditi e sono in modo facoltativo assicurate per congedi e per le indennità per le assicurazioni sociali della salute (la base di calcolo massima mensile per le indennità delle assicurazioni sociali della salute, nel caso delle persone senza redditi dagli stipendi, che vogliono assicurarsi facoltativamente, verrà stabilito come media del reddito lordo mensile degli ultimi sei mesi dei 12 mesi dai quali è costituito il periodo contributivo, nel limite di tre stipendi minimi lordi nazionali.
    Sono esentati da tale regola le persone che risultano assicurate facoltativamente per beneficiare dei congedi e delle indennità di maternità, , per cui la base mensile massima di calcolo delle indennità viene determinata come media dei redditi assicurati degli ultimi sei mesi dei 12 mesi del periodo contributivo, fino al limite di valore mensile di 12 stipendi minimi lordi nazionali);
  • il congedo e l’indennità per la cura del bambino gravemente malato  saranno accessibili ai genitori fino al compimento dell'età di 18 anni, non fino all'età di 16 anni, come è stato regolato fino adesso;
  • le persone che viaggiano per interesse personale in zone in cui esiste un’epidemia, un rischio epidemiologico o biologico con un agente altamente patogeno, sebbene conoscano queste condizioni al momento dell'inizio della trasferta e che, al ritorno in Romania, non diventino fattori di rischio per le persone con cui entrano in contatto, entrano in congedo di quarantena, beneficeranno dell'indennità a carico del FNUASS per un periodo di 5 giorni, rispetto ai 14 giorni, come finora previsto;
  • sono previste multe da 6.000 a 11.000 lei per i medici che rilasciano certificati di congedo per malattia con la violazione delle disposizioni legali in vigore, e nel caso dei medici che non redigono un piano di monitoraggio del paziente le multe sono comprese tra 5.000 lei - 10.000 lei;
  • le persone con più contratti di lavoro che presentano un certificato/certificati di congedo per malattia ad alcuni dei datori di lavoro, ma lavorano per gli altri, saranno multati con importi compresi tra 1.000 lei e 2.000 lei e saranno obbligati alla restituzione dell'indennità.

Le regolamentazioni entreranno in vigore il 1o agosto, data entro la quale verranno aggiornate le norme d’applicazione per garantire un'implementazione unitaria a livello nazionale.