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Le modifiche e le integrazioni riguardanti l’incentivo di inserzione

Riferimento: Decisione del Governo n. 536/2021, O.U.G. n. 111/2010, Decisione del Governo n. 52/2011

07/06/2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 510 del 17 maggio 2021 è stata pubblicata la Decisione del Governo n. 536/2021 per la modifica e l’integrazione delle Norme metodologiche d’applicazione dei provvedimenti dell’O.U.G. n. 111/2010 riguardante il congedo e l'indennità mensile per la crescita dei bambini, approvati tramite la Decisione del Governo n. 52/2011.

I provvedimenti più importanti della Decisione del Governo sono i seguenti:

  • viene modificata la documentazione  che deve essere presentata per ottenere il congedo o l’indennità mensile per la crescita del bambino, nel senso che la prova del calcolo riguardante il reddito a cui viene rapportata l’indennità viene sostituita con la prova dei redditi del richiedente. In tal senso, il richiedente avrà l’obbligo di presentare un certificato rilasciato dal datore di lavoro, o una dichiarazione di reddito da parte sua, o un documento rilasciato dall’ente fiscale da cui risultino tali redditi;
  • viene estesa la sfera delle persone che, sebbene non svolgano un’attività in base ad un contratto individuale di lavoro, possono ottenere il congedo o l’indennità per la crescita del bambino, tramite l’inclusione delle persone che ottengono dei redditi dai diritti di proprietà intellettuale.;
  • l’incentivo di inserzione potrà essere richiesto anche dopo che il bambino compie 6 mesi (o 1 anno nel caso del bambino portatore di handicap), essendo eliminata la condizione che il genitore deve fare la prova di aver ottenuto dei redditi soggetti a tassazione almeno 60 giorni prima che il bambino compia 6 mesi (o 1 anno nel caso del bambino portatore di handicap). In tal caso, l’incentivo verrà concesso fino a quando il bambino compirà 2 anni (o 3 anni nel caso del bambino portatore di handicap);
  • viene introdotta la possibilità di richiedere l’incentivo di inserzione anche dopo il compimento dell’età di 2 anni (o 3 anni nel caso del bambino portatore di handicap) del bambino, caso in cui questo verrà concesso:
  1. a partire dal giorno dopo quello in cui la persona avente diritto ottiene dei redditi imponibili, se il richiedente presenta la domanda in tal senso entro 30 giorni lavorativi a partire da tale data;
  2. a partire dalla data di presentazione, se questa viene presentata dopo la scadenza del termine di 30 giorni.
  • vengono modificati i casi in cui si può richiedere il ricalcolo dell’importo dell’indennità mensile, essendo regolate le seguenti situazioni:
  1. l’agenzia territoriale constata che in base ai documenti inviati, l’importo dovuto è stato incorrettamente determinato;
  2. dopo il controllo eseguito dagli ispettori sociali o dai rappresentanti della Corte dei Conti della Romania hanno constatato dati incorretti riguardanti l’adempimento delle condizioni per la concessione dell'indennità.

*Queste nuovi regolamentazioni sono entratr in vigore a partire dal 17 maggio.