In Gazzetta ufficiale n. 832 del 31 agosto 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 8 contenente modifiche significative sulla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale).
Il presente atto normativo apporta una serie di modifiche e completamenti di seguito evidenziate:
I. Imposta sugli utili
II. Imposta sul valore aggiunto
Sono state effettuate diverse correlazioni e adeguamenti tecnici affinché la normativa possa risultare unitaria a seguito del recepimento dell’OUG n. 59/2021 contenente il regime speciale sul commercio elettronico.
III. Imposta sul reddito maturato in Romania da soggetti non residenti
Viene esteso l'obbligo di deposito della dichiarazione Informativa relativa alla ritenuta d'acconto/reddito esente (D207), prevista per i beneficiari non residenti, anche alle ipotesi in cui l’imposta dovuta dal non residente risulti a carico del soggetto erogatore del reddito.
IV. Contributi sociali obbligatori
Viene regolamentata la possibilità in capo al datore di lavoro residente fiscalmente in Romania oppure al datore di lavoro che non risulta essere fiscalmente residente in Romania ma che rientri nell’incidenza della normativa europea applicabile nel settore della sicurezza sociale, nonché’ negli accordi sulla sicurezza di cui la Romania risulta essere partecipe, di optare per l'obbligo di calcolare, trattenere e versare il contributo previdenziale nel caso di persone fisiche che maturano vantaggi economici in termini di denaro/natura da soggetti terzi non residenti fiscalmente in Romania.
V. Imposte e tasse locali
Viene eliminata l'attuale restrizione sulla deducibilità delle spese sulle utenze sostenute da soggetti esercenti attività economica, nel calcolo e determinazione delle imposte sugli immobili ad uso promiscuo di proprietà di persone fisiche.
In Gazzetta ufficiale n. 832 del 31 agosto 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 11 contenente modifiche significative sulla Legge n. 207/2015 (Codice di procedura fiscale).
Il presente atto normativo apporta una serie di modifiche e completamenti di seguito evidenziate:
I. Mantenimento rateizzazione dei pagamenti
Nel Codice di Procedura Fiscale, al titolo VII (Riscossione dei crediti fiscali), viene introdotto un nuovo capitolo (Capitolo IV^1) contenente un’apposita procedura di rateizzazione dei pagamenti semplificata, applicabile sui debiti tributari nei confronti l’organo fiscale centrale.
Vengono sospese le condizioni per il mantenimento della rateizzazione dei pagamenti, nell’ipotesi in cui l'attività della societa’ dovesse essere limitata/chiusa per volontà degli organi competenti. Tale misura e’ del tutto analoga a quella sulla rateizzazione dei pagamenti prevista dall’OUG n. 48/2020, i cui effetti sono cessati il 25 dicembre 2020.
Infatti, a sostegno dei contribuenti, su richiesta specifica ed in presenza di attività limitate/chiuse a causa dello stato di emergenza/allerta, il debitore puo’ richiedere la sospensione delle condizioni sulla rateizzazione dei pagamenti (rateizzazione prevista dal capitolo VI del titolo VII del Codice di procedura fiscale, ristrutturazione prevista dall’OUG n. 181/2020, ristrutturazione dei debiti tributari prevista dall’OG n. 6/2019 o rateizzazione dei pagamenti semplificata prevista dal presente atto normativo). Tale sospensione risulta essere applicabile fino alla completa ripresa delle attività oggetto di limitazioni/chiusure.
II. Estensione dei rimborsi IVA con ispezione successiva
A partire dal 1° febbraio 2022, viene introdotta quale regola generale, il rimborso IVA con ispezione successiva per tutte le categorie di contribuenti.
Eccezion fatta per le seguenti ipotesi:
Come in precedenza, i rimborsi in via anticipata vengono concessi sulla base di un'analisi del rischio di un eventuale indebito rimborso
III. Condono fiscale – estensione termini e condizioni
Conformemente alle previsioni del presente atto normativo, vi sono le seguenti estensioni in merito al condono fiscale:
IV. Introduzione nella normativa romena della SAF-T
SAF-T (Standard Audit File for Tax – file di controllo standard dell’amministrazione fiscale) è un tipo di file basato sullo standard XML che viene utilizzato a livello internazionale per l’interscambio elettronico di informazioni fiscali.
A partire dal 1° gennaio 2022, SAF-T diverrà obbligatoria soltanto per i grandi contribuenti, con successiva adesione dei contribuenti di medie dimensioni nel corso del 2022, rispettivamente 2023 pe tutti gli altri contribuenti. I contribuenti potranno presentare la dichiarazione mensilmente o trimestralmente, a seconda del periodo di imposta applicabile per l’IVA. I soggetti non identificati ai fini IVA dovranno presentare la dichiarazione SAF-T trimestralmente.
Vi segnaliamo che, nel periodo successivo vi saranno una serie di aggiornamenti legislativi, in vista del recepimento di tutte le previsioni nella normativa fiscale romena
Attraverso il presente atto normativo viene introdotto l’obbligo di presentare il file SAF-T e le rispettive contravvenzioni per le seguenti casistiche:
Tuttavia, in considerazione della complessità nonché’ novità del nuovo obbligo, sarà concesso un periodo di grazie di 3 mesi per la presentazione della prima rendicontazione.
V. Obbligo di iscrizione allo Spazio Privato Virtuale
Attraverso le previsioni del presente atto normativo viene istituita l’obbligatorietà di iscrizione allo Spazio Privato Virtuale per le seguenti categorie di persone:
Pertanto, se le categorie di contribuenti sopra menzionate dovessero presentare dei documenti presso l’autorità fiscale in formato cartaceo, gli stessi non saranno considerati.
La trasmissione in via elettronica diverrà obbligatoria a partire dal 1° marzo 2022.
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