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Tax Flash

Modifiche sul Codice fiscale e Codice di procedura fiscale

13/09/2021
Crowe Romania
OG n. 8/2021, OG n. 11/202

1. Ordinanza Governativa n. 8 del 31 agosto 2021 (modifiche sul Codice fiscale)

In Gazzetta ufficiale n. 832 del 31 agosto 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 8 contenente modifiche significative sulla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale).

Il presente atto normativo apporta una serie di modifiche e completamenti di seguito evidenziate:

I. Imposta sugli utili

  • I.1. Vengono apportati dei chiarimenti sulle società straniere con sede della direzione effettiva in Romania, costituite nel corso di un esercizio fiscale; di fatto, per le societa’ rientranti nella suddetta casistica, il periodo d’imposta (lato imposta sugli utili) decorre a partire dalla data di registrazione presso gli organi fiscali competenti;
  • Viene specificatamente previsto che anche le societa’ romene non assoggettate all’imposta sugli utili (come, ad esempio, l’imposta specifica prevista per le microimpresi) possono beneficiare dell’esenzione prevista per i dividenti erogati da societa’ di altri Stati membri. In modo del tutto analogo, tale esenzione potrà essere applicata anche per i dividendi erogati da societa’ romene nei confronti di societa’ di altri Stati membri, a condizione che tali societa’ siano assoggettate ad un’imposta sugli utili (oppure sostitutiva)
  • Viene incrementato dal 30% al 50% il plafond di deducibilità nel calcolo delle imposte sui redditi, dei crediti svalutati scaduti da oltre 270 giorni.  Questa modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.
  • L'imposta sui dividendi distribuiti e non pagati è dovuta fino al 25 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta distribuzione (in precedenza l'anno di riferimento era quello di approvazione del bilancio

II. Imposta sul valore aggiunto

Sono state effettuate diverse correlazioni e adeguamenti tecnici affinché la normativa possa risultare unitaria a seguito del recepimento dell’OUG n. 59/2021 contenente il regime speciale sul commercio elettronico.

III. Imposta sul reddito maturato in Romania da soggetti non residenti  

Viene esteso l'obbligo di deposito della dichiarazione Informativa relativa alla ritenuta d'acconto/reddito esente (D207), prevista per i beneficiari non residenti, anche alle ipotesi in cui l’imposta dovuta dal non residente risulti a carico del soggetto erogatore del reddito.  

IV. Contributi sociali obbligatori

Viene regolamentata la possibilità in capo al datore di lavoro residente fiscalmente in Romania oppure al datore di lavoro che non risulta essere fiscalmente residente in Romania ma che rientri nell’incidenza della normativa europea applicabile nel settore della sicurezza sociale, nonché’ negli accordi sulla sicurezza di cui la Romania risulta essere partecipe, di optare per l'obbligo di calcolare, trattenere e versare il contributo previdenziale nel caso di persone fisiche che maturano vantaggi economici in termini di denaro/natura da soggetti terzi non residenti fiscalmente in Romania.

V. Imposte e tasse locali

Viene eliminata l'attuale restrizione sulla deducibilità delle spese sulle utenze sostenute da soggetti esercenti attività economica, nel calcolo e determinazione delle imposte sugli immobili ad uso promiscuo di proprietà di persone fisiche.  

2. Ordinanza Governativa n. 11 del 31 agosto 2021 (modifiche sul Codice di procedura fiscale)

In Gazzetta ufficiale n. 832 del 31 agosto 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 11 contenente modifiche significative sulla Legge n. 207/2015 (Codice di procedura fiscale).

Il presente atto normativo apporta una serie di modifiche e completamenti di seguito evidenziate:

I. Mantenimento rateizzazione dei pagamenti

Nel Codice di Procedura Fiscale, al titolo VII (Riscossione dei crediti fiscali), viene introdotto un nuovo capitolo (Capitolo IV^1) contenente un’apposita procedura di rateizzazione dei pagamenti semplificata, applicabile sui debiti tributari nei confronti l’organo fiscale centrale.

Vengono sospese le condizioni per il mantenimento della rateizzazione dei pagamenti, nell’ipotesi in cui l'attività della societa’ dovesse essere limitata/chiusa per volontà degli organi competenti. Tale misura e’ del tutto analoga a quella sulla rateizzazione dei pagamenti prevista dall’OUG n. 48/2020, i cui effetti sono cessati il 25 dicembre 2020.

Infatti, a sostegno dei contribuenti, su richiesta specifica ed in presenza di attività limitate/chiuse a causa dello stato di emergenza/allerta, il debitore puo’ richiedere la sospensione delle condizioni sulla rateizzazione dei pagamenti (rateizzazione prevista dal capitolo VI del titolo VII del Codice di procedura fiscale, ristrutturazione prevista dall’OUG n. 181/2020, ristrutturazione dei debiti tributari prevista dall’OG  n. 6/2019 o rateizzazione dei pagamenti semplificata prevista dal presente atto normativo).  Tale sospensione risulta essere applicabile fino alla completa ripresa delle attività oggetto di limitazioni/chiusure.

II. Estensione dei rimborsi IVA con ispezione successiva

A partire dal 1° febbraio 2022, viene introdotta quale regola generale, il rimborso IVA con ispezione successiva per tutte le categorie di contribuenti.

Eccezion fatta per le seguenti ipotesi:

  • In presenza di societa’ di medie e grandi dimensioni l’attività di ispezione avverrà in via anticipata in presenza di atti o fatti nel casellario giudiziale, di procedure di liquidazione volontaria o stato di insolvenza in corso, oppure di informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria che dimostrino il rischio di indebito rimborso;
  • Per le altre categorie di contribuenti, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, l’ispezione avverrà in via anticipata qualora non vi siano stati richieste di rimborso IVA in passato (contribuente nuovo) oppure in presenza di un saldo del credito IVA non riferibile ad un periodo superiore ai 12 mesi.

Come in precedenza, i rimborsi in via anticipata vengono concessi sulla base di un'analisi del rischio di un eventuale indebito rimborso

III. Condono fiscale – estensione termini e condizioni

Conformemente alle previsioni del presente atto normativo, vi sono le seguenti estensioni in merito al condono fiscale:

  • Proroga dell’annullamento degli accessori relativi ai debiti tributari esistenti al 31 marzo 2020 anche per i contribuenti sottoposti ad accertamenti fiscali che hanno ricevuto l’avviso di accertamento nel periodo compreso tra il 14 maggio 2020 ed il 29 marzo 2021. Nel caso specifico, il contribuente dovrà assolvere integralmente al saldo integrale dei debiti tributari principali oggetto dell’avviso di accertamento e procedere al deposito della notifica di annullamento degli accessori entro la data del 31 gennaio 2022.
  • Estensione della cancellazione degli interessi, penalità ed eventuali accessori relativi ai debiti tributari esistenti al 31 marzo 2020 anche per i contribuenti sottoposti a mere verifiche documentali (non soltanto ad ispezioni fiscali, come specificato nella precedente versione) a partire dalla data del 14 maggio 2020. I contribuenti rientranti in dette categorie dovranno assolvere al versamento dei debiti tributari e procedere al deposito della notifica di annullamento degli accessori entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022, rispettivamente, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avviso di accertamento qualora il termine di 90 giorni dovesse andare oltre la data del 31 gennaio 2022.
  • Gli eventuali obblighi accessori già versati dai contribuenti saranno oggetto di restituzione.

IV. Introduzione nella normativa romena della SAF-T

SAF-T (Standard Audit File for Tax – file di controllo standard dell’amministrazione fiscale) è un tipo di file basato sullo standard XML che viene utilizzato a livello internazionale per l’interscambio elettronico di informazioni fiscali.

A partire dal 1° gennaio 2022, SAF-T diverrà obbligatoria soltanto per i grandi contribuenti, con successiva adesione dei contribuenti di medie dimensioni nel corso del 2022, rispettivamente 2023 pe tutti gli altri contribuenti.  I contribuenti potranno presentare la dichiarazione mensilmente o trimestralmente, a seconda del periodo di imposta applicabile per l’IVA. I soggetti non identificati ai fini IVA dovranno presentare la dichiarazione SAF-T trimestralmente. 

Vi segnaliamo che, nel periodo successivo vi saranno una serie di aggiornamenti legislativi, in vista del recepimento di tutte le previsioni nella normativa fiscale romena

Attraverso il presente atto normativo viene introdotto l’obbligo di presentare il file SAF-T e le rispettive contravvenzioni per le seguenti casistiche:

  • Mancata presentazione del SAF-T nei termini previsti porta all’applicazione di un’ammenda compresa tra i 1.000 e 5.000 lei;
  • Deposito incorretto o incompleto del SAF-T porta all’applicazione di un’ammenda compresa tra i e 500 e 1.500 lei

Tuttavia, in considerazione della complessità nonché’ novità del nuovo obbligo, sarà concesso un periodo di grazie di 3 mesi per la presentazione della prima rendicontazione.

V. Obbligo di iscrizione allo Spazio Privato Virtuale

Attraverso le previsioni del presente atto normativo viene istituita l’obbligatorietà di iscrizione allo Spazio Privato Virtuale per le seguenti categorie di persone:

  • Contribuenti persone giuridiche;
  • Associazioni od altre entità senza personalità giuridica, ove qualificabili quali contribuenti;
  • Persone fisiche svolgenti libere professioni o altre attività di carattere indipendente.

Pertanto, se le categorie di contribuenti sopra menzionate dovessero presentare dei documenti presso l’autorità fiscale in formato cartaceo, gli stessi non saranno considerati.

La trasmissione in via elettronica diverrà obbligatoria a partire dal 1° marzo 2022.

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