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La modifica del modello quadro del contratto individuale di lavoro

Riferimento: ORDINE 585 del 2 luglio 2021, LEGGE n. 411 del 18 ottobre 2004*)

27/07/2021
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Tramite l’Ordine n. 585 del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 712 del 19 luglio 2021 è stato modificato ed integrato il modello - quadro del contratto individuale di lavoro.

L'articolo 1 viene modificato ed integrato come segue:

  • La lettera F si modifica ed avrà il seguente contenuto:

”Le attribuzioni di lavoro:  Le attribuzioni di lavoro sono previste nel mansionario, allegato al contratto individuale di lavoro, eccetto le microimprese con un massimo di 9 dipendenti, definite all'art. 4 comma (1) lett. a) della Legge n. 346/2004 riguardante la stimolazione della costituzione e dello sviluppo delle piccole e medie imprese, con le successive modifiche ed integrazioni, che completeranno una breve caratterizzazione/descrizione dell'attività”.

  • Alla lettera M. Diritti e doveri generali delle parti, punto 4, dopo la lettera c) viene introdotta una nuova lettera, lettera c^1), con il seguente contenuto:

"Informare il dipendente dell'obbligo di aderire ad un fondo di pensione privato;”

  • L'obbligo del datore di lavoro di informare i dipendenti, previsto alla lettera M, punto 4, lettera c^1) del modello - quadro del Contratto individuale di lavoro, si applica solo alle persone previste all'art. 30 della Legge n. 411/2004 sui fondi di pensione privati, ripubblicata, con le successive modifiche ed integrazioni.

Le persone previste all’art. 30 della Legge n. 411/2004 sono:

(1) Le persone fino ai 35 anni di età, che sono assicurate in linea ai provvedimenti dell'art. 5 comma (1) della Legge n. 19/2000 sul sistema pubblico delle pensioni e altri diritti di sicurezza sociale, con le successive modifiche ed integrazioni, e che contribuiscono al sistema pubblico delle pensioni, devono aderire a un fondo di pensione

(2) Le persone, diverse da quelle previste a comma (1), fino all'età di 45 anni, che sono già assicurate e contribuiscono al sistema pubblico delle pensioni, possono aderire ad un fondo di pensione.

(3) Le persone fisiche che guadagnano redditi dagli stipendi ed assimilati agli stessi ottenuti in base ai contratti individuali di lavoro conclusi con datori di lavoro che svolgono attività nell’edilizia e che rientrano nelle condizioni previste all'art. 60, comma 5 della Legge n. 227/2015 del Codice Tributario, con le successive modifiche ed integrazioni, sono esentate dai provvedimenti di cui al comma (1), nel periodo 1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2028, incluso