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Kurzarbeit: la modifica della procedura di concessione degli importi per la riduzione dell’orario di lavoro

RIFERIMENTO: DECISIONE n. 677 del 24 giugno 2021 riguardante la modifica della Decisione del Governo n. 719/2020

05/07/2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 628 del 25 giugno 2021 è stata pubblicata la Decisione n. 677 riguardante la modifica della Decisione del Governo n. 719/2020 per l’approvazione della procedura di rimborso e di pagamento degli importi concessi in base all’Ordinanza d’Urgenza del Governo n. 132/2020 riguardante le misure di supporto dei dipendenti e dei datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica dovuta alla trasmissione del coronavirus SARS-CoV-2 nonché per la stimolazione della crescita dell’occupazione della forza lavoro.

 

Le principali regolamentazioni, come nominate dagli iniziatori nella nota esplicativa, sono:

  • per la liquidazione dell'indennità prevista all'art. 1 comma (7) dell'O.U.G. n. 132/2020, approvata con modifiche ed integrazioni tramite la Legge n. 282/2020, con le successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro presentano una domanda alle agenzie territoriali per l'occupazione della forza lavoro o, a seconda del caso, rispettivamente del municipio Bucarest presso le quali hanno la sede, e la domanda deve essere accompagnata dai documenti previsti all'art. 1^1 comma (1) dell'ordinanza d’urgenza;
  • il datore di lavoro presenta all'agenzia territoriale per l'occupazione della forza lavoro, nonché del municipio Bucarest presso le quali hanno la sede, in formato elettronico, delle copie di tutte le decisioni relative alla riduzione dell’orario di lavoro, del programma di lavoro, del modo di distribuzione dello stesso su giorni ed i relativi diritti alla retribuzione, dal periodo di 30 giorni solari previsto all'art.1 comma (3) dell'ordinanza urgenza, nonché delle copie delle loro comunicazioni al dipendente (nella situazione prevista all'art. 1 comma (4) dell'ordinanza d’urgenza);

  • nella caso in cui vengano identificate alcune inesattezze nei documenti inviati per la liquidazione dell'indennità prevista all'art. 1 comma (7) dell'ordinanza d'urgenza, nonché nel caso in cui i documenti presentati siano incompleti, le agenzie territoriali per l’occupazione della forza lavoro o, a seconda del caso, del municipio Bucarest presso le quali i datori di lavoro hanno la sede, richiedono ai datori di lavoro chiarimenti per iscritto e/o presentazione di documenti aggiuntivi;

  • dalla dichiarazione sotto la propria responsabilità prevista all'art. 1^ 1 comma (1) lett. b) dell'ordinanza d’urgenza deve risultare la diminuzione del fatturato realizzato rispetto al mese precedente all'applicazione della misura di riduzione dell'attività per la situazione prevista all'art. 1 comma (17) dell'ordinanza d’urgenza;

  • per l'indennità prevista all'art. 3 dell’OUG n.132/2020, professionisti, considerando la modifica dell'espressione “riduzione dell’attività” con l'espressione “riduzione dell'orario di lavoro”, nonché del completamento delle categorie di beneficiari, viene regolata la modalità d’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro, rispettivamente:

- nel caso di professionisti, tramite la riduzione dei redditi realizzati rispetto alla media dei redditi mensili dell'anno precedente allo stato d’urgenza/allerta/assedio;

- nel caso di persone che abbiano concluso convenzioni individuali di lavoro, tramite la riduzione dell'orario di lavoro svolte dalle stesse nell'ambito della cooperazione.

  • l’abrogazione dell'art. 7 tenendo conto che l'intervallo di tempo stabilito per l'applicazione delle misure dell'art. 1 comma (1) e dell'art. 3 comma (1) dell'ordinanza urgente non è più conforme al nuovo intervallo d’applicazione delle misure stabilito tramite la Legge n. 282/2020, rispettivamente durante lo stato d’urgenza/allerta/assedio, nonché per un periodo fino a 3 mesi dalla data di cessazione dell'ultimo periodo in cui è stato stabilito lo stato d’urgenza/allerta/assedio.

Inoltre, la Decisione del Governo n. 677/2021 prevede che i modelli dei documenti necessari per la liquidazione dell'indennità prevista all'art. 1 comma (7) e all'art. 3 comma (1) dell’OUG n. 132/2020, approvata con le successive modifiche ed integrazioni tramite la Legge n. 282/2020, con le successive modifiche ed integrazioni, verranno stabiliti tramite ordine del Ministro del lavoro e della protezione sociale.