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Le agevolazioni nell’edilizia vengono mantenute. Sintesi dei provvedimenti legislativi riguardanti le agevolazioni nell’edilizia

RIFERIMENTO: OUG n. 114/2018, OUG n. 43/2019, L'Ordine n. 203 del 16 febbraio 2021

16/07/2021
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A partire dal 22.07.2019, le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’edilizia sono:

  • i datori di lavoro svolgono le attività in corrispondenza ai codici CAEN previsti all'art. 60 punto 5 del Codice tributario e realizzano un fatturato da tali attività nel limite di almeno l'80% del fatturato totale;
  • l'esenzione si applica per gli importi dal reddito lordo mensile di almeno 3.000 lei per un orario di 8 ore di lavoro/giorno, rispettivamente un reddito mensile lordo di massimo 30.000 lei, importi ottenuti dagli stipendi o assimilati agli stessi realizzati da persone fisiche. La parte del reddito lordo mensile che supera i 30.000 lei non beneficerà di agevolazioni fiscali.
  • l'esenzione si applica a partire dal mese in cui sono cumulativamente adempite le condizioni previste all'art. 60 punto 5 del Codice Tributario.

Chiarimenti sull'applicazione delle agevolazioni fiscali nell’edilizia:

a) A partire dal 22.07.2019, i redditi lordi mensili dagli stipendi e assimilati agli stessi, realizzati dalle persone fisiche per le quali si applica l'esenzione sono calcolati con riferimento ad uno stipendio lordo d’inquadramento per 8 ore di lavoro/giorno di almeno 3.000 lei al mese, rispettivamente, per un orario normale di lavoro in media di 167,333 ore al mese, pari a 17,928 lei/ora. Pertanto, le agevolazioni vengono concesse anche per i dipendenti dell'edilizia assunti in base ad un contratto di lavoro a tempo parziale solo se è soddisfatta la condizione che lo stipendio orario sia almeno pari a 17,928 lei.

 

b) Nel caso dei rapporti giuridici che generano redditi dagli stipendi e assimilati agli stessi, diversi dai contratti individuali di lavoro, rispettivamente contratto di amministrazione, di mandato e altri, per cui il reddito lordo mensile non è calcolato ad uno stipendio lordo d’inquadramento per 8 ore di lavoro/giorno di minimo di 3.000 lei al mese, le agevolazioni fiscali vengono concesse solo a patto che il reddito lordo mensile ottenuto sia almeno pari a 3.000 lei.

 

c) Nel caso di contratti di tirocinio e apprendistato, le agevolazioni fiscali sono concesse solo se lo stipendio di base lordo è stabilito in proporzione alla retribuzione base lorda per un orario normale di lavoro di 8 ore/giorno.

 

d) Per i redditi mensili dagli stipendi e assimilati agli stessi, realizzati in base di un contratto individuale di lavoro, inferiori a 3.000 lei/mese, le agevolazioni fiscali sono concesse solo a patto che lo stipendio di base minimo lordo nazionale garantito in pagamento stabilito in denaro, senza includere indennità, bonus e altre integrazioni, sia di 3.000 lei al mese, per un orario di lavoro medio di 167,333 ore mensili.

Esempio: se un dipendente a tempo pieno ha previsto nel contratto individuale di lavoro uno stipendio lordo d’inquadramento di minimo 3.000 lei/mese, però nel mese di riferimento ha lavorato solo parzialmente nel mese o e stato in congedo per malattia, lo stesso gode di agevolazioni fiscali per il reddito ottenuto;

 

e) Le agevolazioni fiscali previste per l’edilizia vengono concesse alle persone fisiche distaccate solo sul territorio della Romania, se l’entità presso quale sono distaccate svolge attività nell’edilizia adempisce cumulativamente le condizioni previste all’art. 60 comma 5 del Codice Tributario e se la stessa paga i diritti stipendiali per il periodo del distacco. Le agevolazioni fiscali non sono concesse alle persone fisiche che sono distaccate fuori dalla Romania o ai dipendenti distaccati in Romania da Stati membri dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera o altri paesi terzi.