Aggiornamento Covid-19 n. 4/2020 - Sospensione del contratto di lavoro e corresponsione indennità a carico dello Stato

Aggiornamento Covid-19 n. 4/2020 - Sospensione del contratto di lavoro e corresponsione indennità a carico dello Stato

Riferimento: OUG 30/2020, Decreto 195/2020, Legge 53/2003, Legge 227/2015

23/03/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 4/2020 - Sospensione del contratto di lavoro e corresponsione indennità a carico dello Stato
Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 21 marzo 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza di Urgenza del Governo n. 30/2020, contenente una misure di protezione sociale volta ad attenuare le ripercussioni negative della pandemia sull'economia ed a cascata sui lavoratori dipendenti dei settori colpiti. Illustriamo di seguito i principali punti di questa ordinanza, specificando che il suo contenuto di massima era già stato precedentemente annunciato dalle autorità attraverso comunicati stampa e svariate bozze di decreto fatte circolare sui social e attraverso i mass-media.

 

Indennita’ in caso di sospensione del rapporto di lavoro: nozioni generali

Il Codice del Lavoro - art. 52 comma (1) let. c) consente al datore di lavoro di sospendere temporaneamente ed unilateralmente il contratto di lavoro per ragioni di carattere economico, tecnologico, strutturale o cause simili. Per tutta la durata del periodo di riduzione o interruzione dell’attività, ai dipendenti deve essere corrisposta un’indennità che non può essere inferiore al 75% dello stipendio corrisposto a regime. Quindi l’onere economico e finanziario risulta a carico del datore di lavoro.

Al fine di sostenere le imprese maggiormente colpite dall’emergenza COVID19, con il Decreto 30/2020 è stata introdotta una sorta di „cassa integrazione” per tutta la durata del periodo di urgenza decretata con il provvedimento del Presidente della Repubblica n. 195/2020 (attualmente stabilito in 30 giorni a partire dal 16 marzo ma che con tutta probabilità verrà prolungato). Il provvedimento prevede che per alcuni soggetti l’indennità dovuta nel periodo di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro sia a carico dello Stato. Più precisamente: le indennità corrisposte ai dipendenti vengono poste a carico del Fondo disoccupazione, ma nella misura massima del 75% dello stipendio medio lordo a livello nazionale così come stabilito dalla Legge 6/2020 e attualmente pari a 5.429 lei.

Pertanto: indennità a carico dello Stato: massimo 4.071 Lei lordi.

Le indennità di cui sopra sono trattate al pari delle retribuzioni e come tali sono soggette ad imposte e contributi, secondo quanto previsto dal Codice Fiscale.

La normativa, tutt’altro che chiara su questo passaggio, sembra far ricadere l’obbligo di effettuare ritenute e versamenti di imposte e contributi a carico del datore di lavoro ma fissando tale obbligo relativamente al periodo di rimborso degli importi da parte degli enti erogatori. Rimangono dubbi interpretativi rispetto alle modalità di erogazione dell’indennità.

Su questi importi non grava viceversa il contributo assicurativo ex art. 2205 del Codice Fiscale.

 

Destinatari dell’agevolazione

Il Decreto stabilisce due categorie di imprenditori ai quali è destinata questa misura.

La prima, rubricata sub a) nel Decreto va ad individuare in modo sufficientemente circoscritto, quelle imprese l’attività delle quali è stata interrotta totalmente o parzialmente per decisione delle autorità pubblica. Sono in buona sostanza tutti quegli esercizi commerciali che sono stati costretti alla chiusura. Questi soggetti dovranno fare domanda per il rilascio di un apposito Certificato dello Stato di Urgenza emesso dal Ministero dell’Economia, Energia e dell’Impresa, elemento imprescindibile per poter accedere alla misura in oggetto. Attualmente le Norme di rilascio del Certificato previsto dall’art. 12 dell’allegato 1 del Decreto 195/2020 non sono ancora state emanate.

La seconda categoria di soggetti viceversa viene individuata in modo approssimativo e che, allo stato delle cose, lascia molte incertezze e dubbi interpretativi. Dalla lettura della norma accedono all’agevolazione quelle imprese che a causa dell’epidemia di Coronavirus vedono ridotta la propria attività e non hanno la capacità finanziaria di far fronte al pagamento di tutti gli stipendi dei propri dipendenti. Questi soggetti potranno richiedere che l’onere dell’indennità sia a carico dello Stato per non più del 75% della forza lavoro assunta con regolare contratto di lavoro valido alla data dell’entrata in vigore del presente Decreto.

Purtroppo la scrittura della norma in modo approssimativo non lascia intendere alcuni aspetti sostanziali che sono requisito di accesso all’agevolazione. Il decremento da attribuire agli effetti del Coronavirus viene individuato come riduzione degli incassi pari ad almeno il 25% nel mese in cui viene richiesta la copertura rispetto alla media degli incassi nel periodo gennaio – febbraio 2020.

L’altro elemento lasciato all’interpretazione sta nell’incapacità di far fronte al pagamento di tutti gli stipendi. Difficile capire se debba considerarsi una condizione statica o dinamica/prospettica a salvaguardia dell’impresa.

Si attendono chiarimenti soprattutto alla luce del fatto che questa seconda categoria di potenziali fruitori della misura dovrà attestare lo status sulla base di una autocertificazione, con tutte le conseguenze che questa andrà a comportare per chi deciderà di rilasciarla.

 

Disposizioni procedurali

Per accedere alla misura di finanziamento dell’indennità, le imprese dovranno fare richiesta inviandola per posta elettronica alle Agenzie per l’Impiego competenti a livello di Judet o del comune di Bucarest rispetto a dove risulta ubicata la sede sociale. La richiesta dovrà essere predisposta su appositi moduli previsti in allegato al Decreto e sottoscritta dal rappresentante legale della società richiedente. Dovrà contenere l’elenco dei dipendenti ai quali viene assegnata l’indennità.

La domanda, corredata degli allegati, dovrà essere fatta ogni mese successivo a quello di erogazione dell’indennità. Per gli enti deputati al rimborso, il Decreto fissa in 30 giorni dall’invio delle richieste il termine massimo per il bonifico degli importi a favore delle imprese.

Anche in questo caso la norma manca di chiarezza nella determinazione della successione temporale delle azioni da porre in essere tra il momento dell’erogazione dell’indennità, effettuazione della domanda di erogazione e obblighi dichiarativi/versamento di imposte e contributi.

 

 

Dubbi interpretativi

Dalla lettura dell’Ordinanza, emergono i seguenti dubbi interpretativi: dipendenti con stipendi maggiori della media nazionale: il 75% della differenza tra stipendio medio e stipendio effettivo del dipendente dovrebbe essere comunque corrisposto; seconda categoria di imprese ammesse: l’ordinanza è formulata in modo ambiguo quando plafona l’intervento dello Stato a non più del 75% della forza lavoro o del monte salari; non è chiara la modalità di misurazione della condizione finanziaria di incapacità di pagare tutti i dipendenti; non è chiaro se il datore di lavoro deve anticipare l’indennità ai dipendenti o se al contrario gliela erogherà solo al momento di effettivo incasso dallo Stato.

 

Esempio

Impresa che ricorre alla sospensione dei contratti di lavoro in data 01/04. Entro il 31/5: presenta domanda di rimborso allo Stato (secondo modelli che dovranno essere approvati). Entro il 30/06: lo Stato rimborsa l’azienda per una somma pari al 75% dello  stipendo effettivo, ma per massimo 75% stipendio medio lordo nazionale). Entro il 25/7: l’azienda versa i contributi e le imposte delle somme incassate dallo Stato.

 

 

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