Aggiornamento Covid-19 n. 23/2020 – Rateizzazione dei pagamenti di tasse ed imposte

Aggiornamento Covid-19 n. 23/2020 - Rateizzazione dei pagamenti di tasse ed imposte

RIFERIMENTI NORMATIVI: OUG 181/2020, ORDINE 3896/2020

03/12/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 23/2020 – Rateizzazione dei pagamenti di tasse ed imposte
Romania

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 988 del 26 ottobre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 181/2020 riguardante alcune modifiche di carattere economico-fiscale, completata ulteriormente dall’Ordine del Ministero delle finanze n. 3896, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1104 del 19 novembre 2020 riguardante la procedura di applicazione dell’Ordinanza in analisi. Vi presentiamo di seguito le principali previsioni in analisi.

 

Contesto – termine entro il quale non sono dovuti interessi e penalità per ritardi nei versamenti

A seguito delle innumerevoli proroghe sui termini di versamento degli obblighi fiscali scadenti a partire dal 21 marzo 2020 (senza applicazione di interessi e penalità per ritardato versamento), e’ stato stabilito quale termine ultimo per beneficire di tale misura il 25 dicembre 2020. A tal proposito, i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle imposte scadenti a partire dal mese di marzo, dovranno provvedere al saldo integrale entro il 25 dicembre 2020. In ipotesi contraria, si qualificheranno quali debiti residui sui quali si calcoleranno obblighi accessori, subentrando anche l’esecuzione forzata da parte del fisco.

In considerazione del fatto che molti contribuenti con tutta probabilità hanno accumulato debiti per importi rilevanti rendendo difficile potervi far fronte in unica soluzione entro il 25 dicembre, è stata prevista la possibilità di accedere alla rateizzazione del debito per un periodo massimo di 12 mesi. La rateizzazione potrà essere ottenuto con un iter di molto semplificato rispetto a quello ordinario previsto dal Codice di procedura fiscale, senza richiesta di garanzie.

Condizione di applicazione della rateizzazione

  • Importo oggetto di rateizzazione: minimo 500 lei per le persone fisiche e 5.000 lei per le persone giuridiche.
  • Istanza di rateizzazione depositata entro e non oltre il 15 dicembre 2020 (compreso).
  • Mancata sottoposizione del contribuente a procedura fallimentare o scioglimento.
  • Saldo integrale dei debiti residui esistenti alla data del 16 marzo 2020 entro la data di rilascio del casellario giudiziale-fiscale.
  • Deposito della totalità delle dichiarazioni fiscali conformemente al vettore fiscale, entro la data di rilascio del casellario giudiziale-fiscale.

 

Procedura di rateizzazione

Il contribuente dovrà provvedere al deposito di una istanza di rateizzazione (presso gli Uffici o in formato elettronico – modello D5) entro la data del 15 dicembre 2020. A questa istanza si dovrà allegare il prospetto di rateizzazione. Nel termine massimo di 5 giorni lavorativi l’organo fiscale rilascerà il casellario giudiziale-fiscale e nello stesso termine si riceverà l’esito della richiesta tramite l’emissione di una decisione di accoglimento/rigetto. Qualora si dovesse optare per un pagamento differito delle rate, questo aspetto dovrà essere specificatamente menzionato nella richiesta insieme alla percentuale di versamento per le singole rate. Condizione sine qua non è l’applicazione di rate mensili superiori al 5% del debito totale nella prima metà del piano di rateizzazione previsto (ad esempio, qualora si dovesse richiedere un piano di rateizzazione di 12 mesi, le prime 6 rate dovranno essere superiori al 5% (singolarmente) del debito totale).

La decisione di rateizzazione potrà essere modificata massimo 2 volte, su richiesta specifica del contribuente, per l’inserimento nel piano di rateizzazione dei debiti che consentono la fattibilità del piano.

Condizioni di mantenimento della rateizzazione

A seguito dell’accettazione della richiesta, la stessa resterà valida soltanto al mantenimento delle seguenti condizioni:

  • Saldo nei termini legali dei debiti scadenti a seguito della data di accettazione del piano;
  • Saldo dei debiti risultanti da eventuali dichiarazioni di rettifica entro 30 giorni dal deposito di quest’ultima;
  • Rispetto dei termini di pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione (la condizione risulta essere rispettata anche nel caso in cui la rata venga saldata entro la scadenza di pagamento della rata successiva a quella in oggetto);
  • Saldo di tutti i debiti non rientranti nel piano di rateizzazione (comprese le eventuali multe o debiti nei confronti di altri organi fiscali) nel termine massimo di 180 giorni dalla data di accettazione del piano.

 

Costo del piano di rateizzazione – interessi e penalità

L’applicazione del piano di rateizzazione prevede anche dei costi che possono variare significativamente sulla base del comportamento del contribuente (rispetto dei termini). In ragione di ciò, i contribuenti eventualmente interessati all’applicazione del piano dovranno effettuare un analisi in termini di costi/benefici e degli eventuali rischi che potrebbero scaturire lungo il periodo.

In tal senso, si calcoleranno interessi pari allo 0,01%/giorno per la singola rata, a partire dal 26 dicembre 2020 (rispetto allo 0,02%/giorno previsto normalmente dal Codice di procedura fiscale per le rateizzazioni). Questa percentuale rappresenta di fatto il costo che il contribuente dovrà sopportare, pur rispettando la totalità delle condizioni previste nel piano.

Nell’ipotesi in cui dovessero subentrare dei ritardi nel versamento delle rate, verrà applicata una penalità pari al 5% dell’importo non saldato nel termine previsto. La stessa penalità si applicherà anche sul totale del debito residuo, nell’ipotesi in cui le condizioni previste nel piano non venisssero rispettate. In questa ipotesi subentrerà anche l’esecuzione forzata da parte del fisco. Nell’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni, il contribuente potrà richiedere per un massimo di 2 volte il mantenimento del piano, con deposito di una richiesta specifica in tal senso e saldo integrale dei debiti residui esigibili entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di mantenimento.

ATTENZIONE: Attraverso il deposito della richiesta di adesione al piano di rateizzazione il contribuente rinuncerà ai benefici di cui all’OUG 69/2020 riguardante l’annullamento degli accessori, argomento ampliamente trattato negli Aggiornamenti Covid-19 n. 13/2020 e 22/2020.

 

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