Aggiornamento Covid-19 n. 15/2020 - Facilitazioni accordate a locatori e locatari di immobili

Aggiornamento Covid-19 n. 15/2020 - Facilitazioni accordate a locatori e locatari di immobili

Riferimenti: Legge n. 62/2020

26/05/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 15/2020 - Facilitazioni accordate a locatori e locatari di immobili
Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 435 del 21 maggio 2020 è stata pubblicata la legge n. 62/2020 sull'applicazione di alcune facilitazioni fiscali relativi agli affitti per il periodo relativo allo stato di emergenza.

 

 

I beneficiari di questa legge sono sia gli inquilini (art. 1), indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche, giuridiche o professionisti, che i proprietari di beni immobili che accettano la riduzione degli affitti (art. 2).

 

Per quanto riguarda gli inquilini, i beneficiari di questa legge sono le persone giuridiche ed i professionisti che hanno interrotto la loro attività o che hanno registrato una diminuzione del reddito di almeno il 15% nel mese di marzo 2020 rispetto alla media dell'ultimo anno, così come le persone fisiche colpite economicamente, in modo diretto o indiretto, durante lo stato di emergenza.

 

L’agevolazione prevista da questo atto normativo a favore dei locatari consiste nel pagamento dell'affitto da parte dell'ANAF e nel recupero in rate uguali, da parte di quest’ultima, degli importi anticipati dopo la fine del periodo per il quale il pagamento è stato rinviato. Prima di richiedere all'autorità fiscale di pagare il controvalore dell'affitto, l'inquilino deve aver firmato un addendum con il proprietario per differire il pagamento dell'affitto.

 

L’addendum sarà uno dei documenti che l’inquilino dovrà allegare alla richiesta di pagamento che presenterà all'ANAF, insieme al contratto di locazione e ad “un documento” comprovante l'incapacità dell'inquilino di pagare l'affitto durante il periodo di differimento concordato. Questo documento sembra essere una condizione aggiuntiva rispetto a quelle menzionate in precedenza, e ci attendiamo che questo aspetto venga chiarito nelle Norme di applicazione la cui pubblicazione è prevista entro il 5 giugno 2020.

 

Sono beneficiari dell’anticipazione dell’ANAF solo i locatari che dovevano pagare l’affitto nei mesi caratterizzati dallo “stato di emergenza” e nel mese seguente il termine di tale periodo un canone mensile almeno pari o inferiore a quello relativo al mese di febbraio 2020, e il suo importo non deve superare i 10.000 Lei per location per gli operatori economici ed i 2.000 Lei per i privati.

 

Il rimborso all'ANAF degli importi da essa versati deve avvenire in rate uguali, entro il 31 dicembre 2020, senza che l'ANAF riscuota interessi sull'importo anticipato.

 

L'articolo 2 della legge conferisce agevolazioni fiscali fino al 31.12.2020 ai proprietari che concedono una riduzione del canone d’affitto: sia per i contribuenti che pagano le imposte ordinarie sui redditi che per le microimprese la base imponibile rappresentata dall’importo dell’affitto si riduce all'80% del suo valore se il canone viene diminuito di almeno il 20% rispetto al valore in essere nel mese di febbraio 2020.

 

 

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