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Newsletter 5/2018: Modifiche Codice Fiscale

Riferimenti normativi: Legge 227/2015, Legge 72/2018, OUG 18/2018, OUG 25/2018

15/05/2018
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Newsletter 5/2018

Romania: Modifiche Codice Fiscale

Nel mese di marzo sono state apportate una serie di modifiche al Codice Fiscale attraverso i seguenti atti normativi: Legge n. 72/2018 riguardante l’approvazione dell’Ordinanza n. 25/2017 contenente modifiche ed integrazioni della Legge 227/2015 riguardante il Codice fiscale e l’Ordinanza d’urgenza n. 18/2018 riguardante modifiche ed integrazioni sul Codice fiscale, entrambe pubblicate in gazzetta ufficiale n. 260/23.03.2018. Inoltre, in Gazzetta ufficiale n. 291/30.03.2018 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 25/2018 riguardante modifiche ed integrazioni su alcuni atti normativi, oltre ad approvazioni di alcune misure fiscali.

Ritroverete di seguito le principali modifiche apportate al Codice fiscale dai succitati atti, modifiche entrate in vigore recentemente.  

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE MICROIMPRESE

Modifiche sulla sfera di applicazione

A partire dal 1 aprile 2018, le microimprese con un capitale sociale di almeno 45.000 RON e minimo 2 dipendenti possono optare per l’applicazione del regime ordinario (imposta sull’utile), a partire dal trimestre in cui sono adempiute simultaneamente entrambe le condizioni; l’opzione non è reversibile.

Liberalità

Le microimprese che intendono effettuare liberalità a sostegno di organizzazioni non profit fornitrici di servizi sociali con almeno un servizio sociale accreditato, possono portarsi in detrazione tali importi nel limite massimo del 20% sull’imposta sul reddito dovuta. Le eventuali eccedenze possono essere riportabili nel limite massimo di 28 trimestri.

Le microimprese che effettuano tali liberalità hanno l’obbligo di depositare entro il 25 gennaio la dichiarazione informativa riguardante i beneficiari delle liberalità.

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il plafond riguardante il regime speciale di esenzione IVA applicabile per le piccole entità è stato incrementato da 220.000 lei a 300.000 lei.  Il nuovo plafond è entrato in vigore dall’1 aprile 2018 e l’atto normativo prevede delle misure transitorie applicabili per l’esercizio in corso.

 

IMPOSTA SULL’UTILE

Deducibilità della cessione di crediti

E’ stata modificata la modalità di determinazione della quota di deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione di crediti. La perdita netta/minusvalenza, pari alla differenza tra il valore di carico del credito ceduto e prezzo di cessione, risulta essere deducibile nel limite del 30% (in precedenza, tale limite risultava essere applicabile sul totale dei costi riguardanti il valore dei crediti ceduti). 

Liberalità

I contribuenti che effettuano liberalità hanno l’obbligo di depositare la dichiarazione informativa sui beneficiari delle liberalità, entro e non oltre il termine per il deposito della dichiarazione annuale sui redditi delle società.

 

IMPOSTA SUL REDDITO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

La dichiarazione relativa al calcolo e ritenuta d’imposta per ogni singolo beneficiario del reddito (D207) deve essere inviata entro il 31 gennaio (il termine precedente era posto al 28 febbraio) dell’esercizio successivo.

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E CONTIBUTI SOCIALI

Sostenimento organizzazioni non profit

I contribuenti persone fisiche possono optare per la destinazione di un importo equivalente al 2% o 3.5% dell’imposta sul reddito dovuta, con le sottostanti modalità:

  • 2% per il sostenimento delle organizzazioni non profit oppure per erogazioni di borse di studio, conformemente alla legge;
  • 3,5% per il sostenimento delle organizzazioni non profit fornitrici di servizi sociali con almeno un servizio sociale accreditato, nelle condizioni di legge. 

 

Dichiarazione Unica dei redditi

E’ stata introdotta la Dichiarazione unica (modulo 212) relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche ed i contributi sociali (tale dichiarazione va a sostituire i vecchi modelli 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605).

Le nuove modalità di determinazione delle imposte mediante Dichiarazione Unica prevedono la liquidazione delle stesse in unica soluzione in concomitanza con l’invio della dichiarazione stessa che deve avvenire entro il 15 marzo dell’anno successivo.

Con la Dichiarazione Unica (che si riferisce ai redditi conseguiti nell’anno precedente), al contribuente viene chiesto anche di attestare una stima dei redditi per l’anno in corso.

A titolo del tutto eccezionale, il termine posto per la determinazione e liquidazione delle imposte relative ai redditi conseguiti nell’anno 2017 e stima dei redditi che verranno conseguiti nel 2018, e’ stato fissato al 15 luglio 2018.

Si passa quindi da un sistema di liquidazione delle imposte basate sulla determinazione effettuata dall’Amministrazione Finanziaria e comunicata al contribuente ad uno di autodichiarazione dei redditi.

Soltanto per due categorie di reddito troverà ancora applicazione la ritenuta alla fonte sia per le imposte che per i relativi contributi (quando e se dovute), rispettivamente i redditi da proprietà intellettuale e da affitto agricolo.

 

Con riferimento alle imposte relative al 2018 sono state previste delle agevolazioni in caso di:

  • Invio telematico delle dichiarazioni entro il 15 luglio 2018 e liquidazione integrale delle imposte entro il 15 marzo 2019: riduzione pari al 5% delle imposte e contributi dovuti;
  • Versamento degli acconti integralmente entro il 15 dicembre 2018: riduzione del 5% degli acconti dovuti.

Tramite Dichiarazione Unica verrà inoltre comunicato all’AF l’eventuale superamento della soglia di reddito conseguito (esclusi quelli da lavoro dipendente) che comporta l’obbligo di applicazione dei contributi sociali (CAS) e servizio sanitario (CASS). Si ricorda che per l’anno 2018, la soglia posta è quella dei 12 stipendi minimi lordi e risulta essere pari a 22.800 lei.

È stato anticipato il termine di invio della Dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 205) dal 28 febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione dei redditi.

Le informazioni contenute nella Dichiarazione Unica 212 e nella Dichiarazione dei sostituti di Imposta 205 saranno soggette a verifica incrociata.

 

Riferimenti normativi: Legge 227/2015, Legge 72/2018, OUG 18/2018, OUG 25/2018

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: https://www.crowehorwath.net/ro.

 

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