Newsletter n. 3/2019 – Modifiche di carattere fiscale

Newsletter n. 3/2019 – Modifiche di carattere fiscale

Riferimenti: OUG 114/2018, Legge 30/2019, OUG 25/2018, Legge 227/2015

12/02/2019
Newsletter n. 3/2019 – Modifiche di carattere fiscale
Romania

Negli ultimi 2 mesi vi e’ stata l’adozione di una serie di modifiche in materia fiscale e finanziaria tramite i seguenti atti normativi: Ordinanza d’urgenza n. 114/2018 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 1116/29.12.2018 riguardante l’istituzione di alcune misure legate agli investimenti pubblici e misure fiscali e finanziarie, con modifiche ed integrazioni di alcuni atti normativi e proroga di alcuni termini e la Legge n. 30/2019 per l’approvazione dell’Ordinanza d’urgenza n. 25/2018 riguardante modifiche e completamenti di alcuni atti normativi ed approvazione di alcune misure fiscali e finanziarie, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 44/17.01.2019.

 

Troverete di seguito le principali modifiche apportate alla normativa fiscale a seguito dell’adozione dei suddetti atti normativi.

 

 

Imposta sugli utili e sul reddito delle microimprese

 

Sponsorizzazioni

 

A partire dal 1 aprile 2019 viene introdotta una nuova condizione affinché si possa usufruire del credito d’imposta sugli importi versati a titolo di liberalità (sponsorizzazioni) concesse a favore degli enti no profit. A tal proposito, i contribuenti potranno detrarsi dalle imposte il valore delle sponsorizzazioni soltanto a condizione che l’ente beneficiario risulti essere iscritto, alla data di sottoscrizione del contratto, in apposito Registro degli enti no profit/di culto tenuto presso l’ANAF.

 

Allo stesso tempo, con riferimento alle microimprese è stata eliminata la condizione riguardante i beneficiari delle sponsorizzazioni, riferibile al fatto che gli stessi debbano essere fornitrici di servizi sociali con almeno un servizio sociale accreditato.

 

Il Registro degli enti no profit sarà organizzato/creato dall’ANAF e verrà pubblicato sul loro sito ufficiale. Gli enti no profit verranno iscritti nel registro soltanto su loro richiesta specifica ed a seguito delle dovute verifiche da parte dell’amministrazione sugli obblighi dichiarativi e contributivi.

 

 

Regole sui limiti riguardanti la deducibilità degli interessi passivi

 

Viene incrementato il plafond annuale del saldo netto tra interessi passivi ed attivi, deducibile fiscalmente. Il limite passa dai precedenti 200.000 Euro ad 1.000.000 Euro. L’eventuale eccedenza sarà deducibile nel limite del 30% (in precedenza 10%) dell’EBITDA.

 

Le previsioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019.

 

 

Imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi sociali

 

Agevolazioni per il settore delle costruzioni

 

Nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2028 i dipendenti delle società che operano nel settore dell’edilizia, che racchiude l’attività di costruzione aventi un codice ATECO (41.42.43), quelle operanti nel settore della produzione di materiali edili oppure il codice ATECO (711) - Servizi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici, che realizzano un fatturato annuo pari ad almeno l’80% derivante dallo svolgimento di tali attività, godranno delle seguenti agevolazioni:

 

  • Esenzione dal versamento delle ritenute d’imposta sul proprio personale dipendente;
  • Azzeramento della contribuzione a carico del dipendente al Servizio Sanitario Nazionale CASS (10%), pur mantenendo in capo al dipendente ogni beneficio in qualità di assicurato;
  • Riduzione dell’aliquota del contributo pensionistico a carico del dipendente dal 25% al 21,25% (eliminazione del contributo al fondo pensionistico privato);
  • Riduzione dell’aliquota relativa all’assicurazione sul lavoro (CAM) che passa dal 2,25% allo 0,3375%.

 

Tali misure seguono e si integrano a quelle introdotte al Codice del lavoro, in base alle quali, nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2028 per coloro che operano nell’edilizia il salario minimo lordo garantito è di 3.000 ron mensili.

 

Visto e considerato che l’applicazione delle agevolazioni ha sollevato numerose problematiche di carattere pratico, risulta di particolare importanza ricevere, da parte delle autorità competenti, maggiori chiarimenti sul modus operandi.

 

 

Sostenimento delle organizzazioni no profit

 

I contribuenti percettori di redditi da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo che volessero devolvere al sostegno di Enti no profit potranno farlo con un’aliquota maggiore rispetto a quella fino ad ora consentita, pari al 3,5% in luogo del 2% applicabile sulle imposte sul redito. Gli Enti ai quali devolvere parte delle imposte dovranno però sottostare alle condizioni sopra esposte, previste per le liberalità effettuate dalle società, ovvero la loro iscrizione presso l’apposito registro (vedi supra).

 

Tali previsioni trovano applicazione sui redditi maturati a partire dal mese di aprile 2019.

 

 

Imposta sul valore aggiunto

 

Misure di semplificazione

 

È stato esteso fino al 30 giugno 2022 il regime di reverse charge per la cessione di cereali, immobili, energia elettrica, certificati verdi, servizi di telefonia, console di gioco, tablet, PC e portatili.

 

 

Aggiustamento della base imponibile in ipotesi di procedura fallimentare del beneficiario

 

La rettifica dell’IVA relativa a crediti vantati nei confronti di soggetti in procedura fallimentare sarà possibile dalla sentenza di apertura della procedura e non più alla chiusura della procedura stessa come avveniva in precedenza.

 

Nell’ipotesi in cui la data di apertura della procedura fallimentare sia anteriore al 1 gennaio 2019 e non vi sia stata alcuna sentenza di fallimento definitiva, la rettifica dell’IVA deve essere effettuata nel termine di 5 anni, a partire dal 1 gennaio 2019.

 

 

IVA agevolata sull’acquisto di immobili ad uso abitativo (persone fisiche)

 

A partire dal 2019 viene eliminato il limite di acquisto di un solo immobile assoggettandolo ad aliquota agevolata del 5%. Ricordiamo che l’accesso al regime agevolato è vincolato ad immobili con superficie non superiore a 120 m2  e valore inferiore a 450.000 ron (IVA esclusa).

 

 

Tassa sulle attività finanziarie („Tassa sull’avidità”)

 

Gli istituti bancari sono obbligati al pagamento della tassa sulle attività finanziarie, nel caso in cui la media trimestrale ROBOR (rata media degli interessi applicabili per i prestiti interbancari) dovesse superare la soglia del 2%.

 

La tassa sulle attività finanziarie si versa trimestralmente applicando un’aliquota che varia tra lo 0,1% e 0,5%, applicabile sulle attività finanziarie del contribuente esistenti a chiusura di ogni singolo trimestre oggetto di calcolo. 

 

Tali previsioni trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 e gli istituti bancari sono obbligati a calcolare, dichiarare e versare trimestralmente tale tassa, entro il 25 del mese successivo al trimestre oggetto di dichiarazione/calcolo.

 

 

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowe.ro.

 

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