Newsletter 3/2017 - Modifiche Codice fiscale febbraio 2017

Newsletter 3/2017

Ramona Burduja
01/02/2017
RIFERIMENTI: OUG 3/2017, Legge 227/2015

 Modifiche Codice fiscale

        RIFERIMENTI: OUG 3/2017, Legge 227/2015

 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.16 del 6 gennaio 2017 l’Ordinanza d’urgenza n. 3/2017 riguardante le modifiche e completamento di alcuni atti normativi di carattere fiscale.

Si riportano di seguito le principali modifiche riguardanti il Codice Fiscale, apportate attraverso l’Ordinanza in oggetto, con entrata in vigore dall’1 febbraio 2017.

 

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE MICROIMPRESE

Limiti di applicazione

Con l’Ordinanza in oggetto viene incrementato il limite di fatturato per le microimprese passando da 100.000 Euro a 500.000 Euro applicabile per il totale dei redditi maturati nell’arco di un esercizio.

Misure transitorie

Le società attualmente assoggettate all’imposta sul reddito, qualora al 31.12.2016 rispettino le condizioni per essere considerate microimprese, considerato il nuovo limite di fatturato di cui al punto precedente, hanno l’obbligo di accedere al sistema impositivo previsto per le microimprese, a partire dall’01.02.2017. In tal senso, tali società hanno l’obbligo di depositare una dichiarazione (formulario 010) entro e non oltre il 25.02.2017.

Inoltre, per il periodo fiscale 01.01.2017 – 31.01.2017, tali soggetti avranno l’obbligo di depositare la Dichiarazione annuale sui redditi (formulario 101) entro lo stesso termine di cui sopra (25.02.2017).

Aliquota impositiva

A partire dal mese di febbraio 2017, l’aliquota impositiva dell’1% trova applicazione per tutte le microimprese con almeno uno o più dipendenti (precedentemente, in presenza di un solo dipendente trovava applicazione l’aliquota del 2%).

Resta invariabile l’aliquota del 3% in assenza di dipendenti.

CONTRIBUTI SOCIALI

Cas (inps)

A partire dal mese di febbraio 2017, per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, viene eliminato il plafond equivalente a 5 volte lo stipendio medio lordo, per il calcolo dei contributi CAS, sia per la parte a carico del dipendente sia per quella spettante al datore di lavoro.

Contribuzione al sistema sanitario nazionale

In maniera del tutto analoga, per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, viene eliminato il suddetto plafond anche per il calcolo della contribuzione al sistema sanitario nazionale, sia per la parte a carico del dipendente sia per quella spettante al datore di lavoro.

Il plafond equivalente a 5 volte lo stipendio medio lordo, e’ stato eliminato anche per il calcolo delle contribuzioni al sistema sanitario nazionale, dovute per i redditi maturati da investimenti o da altre fonti.

Le persone fisiche che realizzano redditi da capitali (es. dividenti) o da altre fonti non sono tenuti al versamento della contribuzione al sistema sanitario nazionale su tali redditi, qualora maturino già redditi di altra natura, come ad esempio redditi da lavoro dipendente, da pensioni o da attività indipendente. In tal modo, tale previsione introdotta inizialmente soltanto per l’esercizio 2016, diventa regola applicabile a termine indeterminato.

 

IMPOSTA SUL REDDITO

Redditi esenti

L’Ordinanza in oggetto introduce un’esenzione al versamento delle imposte sul reddito, per le persone giuridiche che svolgono esclusivamente attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.

Tale esenzione troverà applicazione per i primi 10 esercizi a condizione che vengano rispettati i regolamenti riguardanti gli aiuti di stato.

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Salari e stipendi

Costituiscono costi deducibili, oltre ai contributi riguardanti le Assicurazioni sanitarie, anche i costi sostenuti per l’abbonamento di assistenza sanitaria privata, sostenuti dai dipendenti, nel limite annuo di Euro 400.

Redditi da cessioni di immobili

Per il calcolo dell’imposta sui redditi derivanti dalla cessione di immobili appartenenti al patrimonio personale, viene concessa una deduzione forfetaria pari a 450.000 lei, applicando la percentuale del 3% sulla parte eccedente.

 

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowehorwath.ro.

 

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