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Newsletter 1/2018 - Aggiornamenti sul sistema di versamento frazionato dell’IVA

Newsletter 1/2018

Ramona Burduja
10/01/2018
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Riferimenti Normativi: Legge 275/2017; Ordinanza Governativa 23/2017

 

Aggiornamenti sul sistema di versamento frazionato dell’IVA

        Riferimenti Normativi: Legge 275/2017; Ordinanza Governativa 23/2017

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1036/28.12.2017 la Legge n. 275 riguardante l’approvazione dell’Ordinanza n. 23/2017 riguardante il sistema di versamento frazionato dell’IVA (IVA split). Vi presentiamo di seguito le principali previsioni di cui alla Legge e le modifiche apportate dalla stessa all’Ordinanza n. 23/2017 inizialmente pubblicata (già oggetto della nostra Circolare n. 9/2017).  

 

 

Persone obbligate al versamento frazionato dell’IVA

A differenza di quanto previsto nella versione iniziale dell’Ordinanza, è stato notevolmente ristretto l’alveo dei soggetti obbligati all’applicazione dell’IVA split; questi ultimi sono i seguenti:

  • Soggetti che al 31 dicembre 2017 hanno debiti tributari restanti riguardanti l’IVA superiori a 15.000 lei (grandi contribuenti),10.000 lei (di dimensioni medie), rispettivamente 5.000 lei (i restanti soggetti) e gli stessi debiti non saranno estinti entro il 31 gennaio 2018;
  • Soggetti che matureranno debiti restanti riguardanti l’IVA nel 2018 nei suddetti limiti e gli stessi non saranno estinti entro 60 giorni lavorativi, calcolabili dalla loro scadenza;
  • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali oppure insolventi;
  • Soggetti che optano per l’applicazione del sistema (opzione applicabile per almeno 1 anno).

Come funziona

Un soggetto rientrante nelle suddette ipotesi dovrà aprirsi almeno un conto corrente IVA, che potrà essere utilizzato soltanto al determinarsi di certe condizioni (di seguito riportate). Tali soggetti dovranno incassare/versare il valore delle fatture nella seguente modalità: la base imponibile nel/dal c/c ordinario e l’ammontare Iva nel/dal conto IVA.

Attenzione! Il sistema dell’IVA split ha effetti anche per i soggetti non obbligati all’applicazione dello stesso, a causa del fatto che tutti i soggetti imponibili dovranno effettuare pagamenti distinti nei rispettivi conti IVA dei fornitori che aderiscono al sistema, ad eccezione dei soggetti imponibili non identificati ai fini IVA che, a differenza di come previsto inizialmente nell’Ordinanza 23/2017, non hanno più l’obbligo di effettuare pagamenti distinti nei rispettivi conti (ordinario ed IVA) dei fornitori.

Campo di applicazione

Il versamento frazionato dell’IVA si applicherà su tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi tassabili per i quali il luogo di cessione/prestazione è considerato essere in Romania (presupposto territoriale IVA). Il sistema trova applicazione soltanto per le fatture emesse a seguito dell’adesione del fornitore al sistema IVA split con relativo obbligo in capo al beneficiario di effettuare il pagamento frazionato soltanto per quest’ultime.

Eccezion fatta per le operazioni sulle quali il beneficiario è obbligato al pagamento dell’IVA (reverse charge), per quelle soggette ad un regime speciale nelle quali non vi e’ l’indicazione degli ammontari IVA in fattura, cosi come le fatture pagate in natura, tramite compensazioni oppure in contanti/carta di credito.

Incassi nel conto corrente IVA

Il conto IVA verrà accreditato principalmente da:

  • l’IVA incassata dai clienti per le cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresa l’IVA sugli acconti);
  • Importi incassati a seguito dell’aggiustamento della base imponibile (fatture storno) o a seguito di correzioni di fatture/pagamenti errati;
  • Importi trasferiti dal conto corrente ordinario aperto presso lo stesso istituto di credito;
  • Per gli incassi in contanti/POS i contribuenti hanno l’obbligo di trasferire direttamente nel conto IVA i rispettivi ammontari dovuti, nel termine massimo di 30 giorni lavorativi (il termine previsto nell’Ordinanza n. 23 era di 7 giorni). E’ consentita la detrazione IVA per i pagamenti in contanti avvenuti nell’arco dello stesso giorno.

Pagamenti dal conto IVA

Il conto IVA verrà addebitato principalmente da:

  • l’IVA versata nel conto dedicato IVA del fornitore/prestatore, per le acquisizioni di beni/servizi (compresa l’IVA sugli acconti);
  • l’IVA versata nelle casse dello Stato;
  • importi derivanti dall’aggiustamento della base imponibile (fatture storno) o a seguito di correzioni degli errori nei pagamenti;
  • importi relativi all’IVA pagata in contanti o tramite carta di credito;
  • importi trasferiti nel conto corrente ordinario aperto presso lo stesso istituto di credito, nel limite massimo degli importi trasferiti anteriormente dal conto corrente stesso;
  • E’ vietato effettuare dei prelevamenti dal conto corrente IVA.

Non è più richiesta l’approvazione ANAF per l’addebito del conto, ma le sanzioni per eventuali usi scorretti dei conti IVA sono significative.

Agevolazioni per l’applicazione opzionale

I contribuenti che optano per l’applicazione del sistema di versamento frazionato dell’IVA beneficeranno di una riduzione del 5% dell’imposta sugli utili/reddito delle microimprese, dovuta per il periodo di applicazione del sistema IVA split.

Sanzioni

Le principali sanzioni sono le seguenti:

  • per pagamenti effettuati dai beneficiari in un conto del fornitore diverso da quello IVA si applicano penalità pari allo 0,06% al giorno dell’ammontare IVA versato erroneamente qualora non si apportino le dovute correzioni entro 7 giorni.
  • Qualora vi fossero altri pagamenti dal conto IVA rispetto a quelli previsti espressamente dalla legge e gli stessi non vengono corretti entro il termine di 30 giorni, le sanzioni possono arrivare al 50% dell’ammontare IVA.
  • La mancata diffusione del conto IVA ai fornitori/clienti viene sanzionata con un ammenda dai 2.000 ai 4.000 lei.
  • La legge prevede anche altre sanzioni per diverse operazioni svoltasi fuori legge e le stesse possono variare dallo 0,06%/giorno fino al 10% o addirittura al 50%.

AVVERTIMENTI

  • Anche i soggetti che non aderiscono all’IVA split possono essere sanzionati ed avranno delle ripercussioni per via di tale sistema.
  • La mancata diffusione del conto IVA da parte del fornitore non assolve in alcun modo il beneficiario dalla responsabilità’ di verificarsi i fornitori e se eventualmente questi ultimi vi abbiano aderito al sistema IVA split.
  • Considerando che i fornitori potrebbero aderirvi al sistema in qualsiasi momento, la nostra raccomandazione e’ quella di verificare per ogni pagamento che il rispettivo fornitore non abbia aderito al sistema, verifica che potrà effettuarsi sul seguente registro ANAF costituito ad hoc (https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/).
  • Nell’ipotesi in cui il fornitore applica il sistema e non vi ha comunicato il conto IVA, si dovrà utilizzare il conto IVA dello stesso aperto presso la Tesoreria dello Stato e pubblicato sul seguente sito ANAF (https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/).

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowehorwath.ro.

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