Newsletter n. 10/2019 – Modifiche normativa fiscale

Newsletter 10/2019 – Modifiche normativa fiscale

Riferimenti normativi: Legge 156/2019, OUG 31/2019, OUG 43/2019, HG 213/2019, Ordine 1888/2019

23/09/2019
Newsletter n. 10/2019 – Modifiche normativa fiscale
Romania

Negli ultimi mesi sono state apportate una serie di modifiche e completamenti alla normativa fiscale con riferimento ai seguenti atti normativi: Legge n.156/2019 riguardante la modifica del limite di detraibilità sugli importi versati a titolo di liberalità (sponsorizzazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 625/26.07.2019, Ordinanza d’urgenza n. 31/2019 sulla concessione di alcune facilitazioni fiscali e modifiche di cui alla Legge n. 227/2015 riguardante il Codice fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 403/23.05.2019, Ordinanza d’urgenza n. 43/2019 con l’applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nel settore delle costruzioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 507/21.06.2019, Ordinanza governativa n. 213/2019 riguardante modifiche e completamenti sulle norme metodologiche relative all’imposta sul valore aggiunto di cui alla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282/12.04.2019, Ordine n. 1888/2019 riguardante l’estensione dell’obbligo di deposito della dichiarazione 094 relativa alle società con imposta sul valore aggiunto trimestrale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 592/18.07.2019.

 

Troverete di seguito le principali modifiche apportate alla normativa fiscale a seguito dell’adozione dei succitati atti normativi.

 

Imposta sul reddito d’impresa

 

Credito fiscale “sponsorizzazioni”

 

E’ stata incrementata la percentuale di fatturato riconosciuta come limite massimo di detraibilità dalle imposte. Quindi, per le liberalità (“sponsorizzazioni”) effettuate a favore degli entri no profit, l’importo massimo che gode dell’agevolazione passa dallo 0,5% allo 0,75% del fatturato

 

Resta viceversa invariato l’altro limite, da rispettare contestualmente al primo, pari al 20% dell’imposta.

 

Vi ricordiamo che il diritto alla detrazione delle imposte risulta essere applicabile soltanto per le sponsorizzazioni effettuate nei confronti di enti iscritti in apposito Registro degli enti no profit/di culto tenuto presso l’ANAF.

 

Imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi sociali

 

Agevolazioni per il settore delle costruzioni

 

L’Ordinanza apporta delle modifiche offrendo alcuni chiarimenti riguardanti le agevolazioni fiscali applicabili ai dipendenti delle società che operano nel settore dell’edilizia, introdotte dall’Ordinanza d’urgenza n. 114/2018 (oggetto della Circolare n. 3/2019). 

 

 

Nello specifico, vengono aggiunti i seguenti codici ATECO, oltre a quelli già previsti dall’Ordinanza inizialmente pubblicata: 2351 – Fabbricazione del cemento, 2352 – Fabbricazione di calce ed intonaco, 2399 – Fabbricazione di prodotti in minerali non metalliferi.

 

 

Separatamente, è stata modificata la modalità di determinazione del fatturato preso in considerazione dalle attività di cui ai codici ATECO accettati, nel limine dell’80% del fatturato annuo totale (che rappresenta una delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione), nella seguente modalità:

  • per le società di nuova costituzione, il fatturato viene calcolato mensilmente, sull’intero esercizio, compreso il mese in cui viene applicata l’agevolazione;
  • per le società esistenti al 1 gennaio di ogni esercizio, la base di calcolo è rappresentata dal fatturato dell’esercizio precedente. Le società che hanno realizzato nell’esercizio precedente un fatturato superiore o equivalente all’80% potranno applicare l’agevolazione per l’intero esercizio in corso. Per le società non rientranti nel limite dell’80%, si applicheranno le previsioni di cui alle società di nuova costituzione.

Vi ricordiamo che il salario minimo lordo garantito dei dipendenti che prestano la loro attività nel settore delle costruzioni, per le 8 ore di lavoro giornaliero deve essere di minimo 3.000 lei/mese. L’esenzione trova applicazione per i salari mensili non superiori a 30.000 lei e l’eventuale eccedenza non beneficerà delle agevolazioni. 

 

Imposta sul valore aggiunto

 

Modifiche riguardanti il deposito del modello 094

Viene esteso l’obbligo di deposito annuale della „Dichiarazione sul fatturato dei soggetti imponibili con liquidazione trimestrale IVA che non hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni nell’esercizio precedente” (modello 094) anche per coloro che sono stati in regime di liquidazione IVA mensile nell’esercizio precedente (i quali devono tornare alla liquidazione IVA trimestrale), ma non hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni e non hanno superato il plafond di 100.000 Euro.

 

Completamenti delle norme sulla commercializzazione delle confezioni con aliquote IVA differenti

 

Sono state attualizzate le norme metodologiche relative all’IVA aggiungendo la Causa C-463/16 Stadium Amsterdan CV con pronuncia della Corte di Giustizia Europea (operazioni complesse, cioè composte da più cessioni/prestazioni da considerare economicamente uniche in base ai principi di giurisprudenza comunitaria).

 

In tal senso, nell’ipotesi di commercializzazione di prodotti in confezione contenente tipologie di beni assoggettabili ad aliquote IVA differenti, l’aliquota IVA applicabile per l’intera confezione con un corrispettivo unico risulta essere quella applicabile per l’operazione principale, a prescindere dal fatto che il prezzo dei singoli beni possa essere facilmente identificabile. 

 

Nell’ipotesi in cui non si fosse in grado di stabilire l’operazione principale, viene applicata l’aliquota IVA corrispondente ai singoli beni, nella misura in cui i beni siano facilmente separabili. In ipotesi contraria, in presenza di operazione unica complessa, deve essere applicata l’aliquota IVA standard.

 

Aliquota IVA ridotta per gli alimenti ad alto valore qualitativo.

 

E’ stata ridotta l’aliquota IVA dal 9% al 5% per la vendita di alimenti ad alto valore qualitativo, rispettivamente prodotti montani, biologici, tradizionali, riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

 

Tali previsioni troveranno applicazione a partire dal 1 giugno 2019.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowe.ro.

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