Aggiornamento Covid-19 n. 6/2020 - Altre misure economiche dedicate PMI e professionisti

Aggiornamento Covid-19 n. 6/2020 - Altre misure economiche dedicate PMI e professionisti

Riferimento: OUG 29/2020, Legge 346/2004

26/03/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 6/2020 - Altre misure economiche dedicate PMI e professionisti
Romania

Misure per agenti economici

Per tutta la durata dello stato di emergenza, le piccole e medie imprese che hanno cessato la propria attività in tutto o in parte in base a decreti emesse dalle autorità pubbliche competenti e in possesso del certificato di emergenza emesso dal Ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente, beneficiano di:

- differimento del pagamento per servizi di pubblica utilità - elettricità, gas naturale, acqua, telefono e servizi Internet;

- il pagamento differito dell'affitto per lo spazio destinato a sede legale e sede secondaria.

Le piccole e medie imprese sono quelle che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- numero medio annuo di dipendenti inferiore a 250;

- fatturato annuo netto fino a 50 milioni di euro, equivalenti in lei, oppure hanno attività totali che non superano l'equivalente in lei di 43 milioni di euro, secondo l'ultimo bilancio approvato. Totale attività significa immobilizzazioni più attività correnti più crediti per pagamenti anticipati;

 

In deroga ad altre disposizioni di legge, nei contratti in corso, diversi da quelli di cui al precedente punto, conclusi da piccole o medie imprese, la forza maggiore può essere invocata contro tali imprese solo dopo che la controparte abbia tentato di rinegoziare il contratto, comprovando con documenti notificati tra le parti da qualsiasi mezzo, anche per via elettronica, la propria disponibilità a modificare le clausole contrattuali in modo da tener conto delle condizioni eccezionali generate dallo stato di emergenza.

Quindi, prima di invocare la forza maggiore, è imperativo cercare la rinegoziazione le clausole contrattuali, al fine di adeguarle alla situazione attuale.

Ai fini delle disposizioni di questa ordinanza, si presume che rappresentino causa di forza maggiore, le circostanze imprevedibili, assolutamente invincibili ed inevitabili di cui all'art. 1.351 paragrafo (2) del codice civile, come potrebbero definirsi le misure imposte dalla prevenzione e dal controllo della pandemia Covid-19.

Tuttavia, non ci troviamo di fronte ad una presunzione assoluta: la controparte può sempre dimostrare che la piccola o media impresa non abbia il diritto di opporre la causa di forza maggiore per sostenere l’inadempienza contrattuale.

 

La presenza di una o più cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 1.351 capoverso (2) del codice civile, è demandato alle Camere di Commercio e dell'Industria della provincia di competenza.

NB! Le Camere di Commercio non hanno il potere di dichiarare un evento di forza maggiore o di intervenire in alcun contratto. Le Camere certificano, sulla base della documentazione presentata dal richiedente, l'esistenza di una situazione di forza maggiore come esonero dalla responsabilità contrattuale.

Al fine di ottenere il certificato, gli interessati devono presentare una richiesta alla Camera di commercio territoriale competente, unitamente ad alcuni documenti, quali il contratto oggetto di forza maggiore, le notifiche indirizzate al partner contrattuale, un rapporto descrittivo della situazione, la ricevuta del pagamento di una tassa pari a 500 euro più IVA (l'elenco non è esaustivo).

 

Misure per altri professionisti

Altri professionisti (come regolati dalla legge n. 287/2009 del codice civile) che non hanno lo status di datori di lavoro e interrompono l'attività in tutto o in parte sulla base dei Decreti emesse dalle autorità pubbliche competenti, durante lo stato di emergenza, beneficiano di un'indennità statale pari al salario base lordo minimo del Paese fissato per il 2020.

Questa indennità è soggetta all’ordinario trattamento fiscale e contributivo previsto dal Codice Fiscale.

 

! Al fine di rendere maggiormente efficiente il flusso di informazioni tra i clienti e la struttura abbiamo stabilito un canale diretto con il dipartimento interessato. Per l’argomento oggetto della presente circolare, le richieste di consulenza e approfondimento dovranno essere fatte inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected], con una breve descrizione del quesito. Sarà nostra cura rispondervi o contattarvi per un appuntamento telefonico.

  

 

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